FEDERCICLISMO GLI ALLEGRI ORGANI dell'INGIUSTIZIA (PDF)




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Title: FEDERCINISMO - GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA low

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FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA

LA FEDERCICLISMO e i suoi
ORGANI DELL’INGIUSTIZIA
- Perché da qualche tempo qualunque tesserato osi criticare la Federazione di Renato Di Rocco viene deferito da parte del
Procuratore Federale Gianluca Santilli e squalificato dalla Commissione Disciplina Nazionale Federale?
- Può il Procuratore Federale Santilli essere contemporaneamente Procuratore Federale, Presidente del Consorzio Federale
Five Stars League, membro di un gruppo di lavoro (su incarico Fci? Operazione immobiliare?) interno al suo studio legale per la
creazione di una “Coverciano del Ciclismo”, animatore (Presidente di fatto) del club Bicitaly, organizzatore e deus ex machina
della Granfondo di Roma, commentatore-articolista su organi informativi nazionali di sentenze federali sportive di primo
grado dopo pochi giorni dalla loro pubblicazione, nonché “gestire i rapporti con partner, sponsor e media, gestire il ranking
dei partecipanti ai sensi del regolamento FSL, sovrintendere e coordinare l'attivita' di controllo e tutela della salute degli atleti
amatori, promuovere, coordinare ed erogare studi, programmi di ricerche e indagini di mercato e svolgere attività finalizzata
alla ricerca e accesso a fonti di finanziamento” per conto di Five Stars League?
- Come è possibile che un cospicuo numero di componenti degli Organi di Giustizia svolgano attività amatoriale agonistica da
tesserati Master in promiscuità con coloro che poi possono deferire o giudicare, e peraltro da tesserati del club Bicitaly
“coordinato” dal Procuratore Santilli o per il suo ex club Petit Velò?
- Come possono costoro giudicare poi con serenità, quando hanno AVUTO PARTE nelle competizioni da loro poi giudicate?

TUTTO QUESTO, ed altro ancora, nella FEDERCICLISMO di RENATO DI ROCCO
Un viaggio-indagine fra coloro che dovrebbero garantire la “Giustizia” nella Federazione Ciclistica Italiana
Edizione per una Federciclismo finalmente libera e veramente democratica

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Chi sono gli organi di giustizia del ciclismo?
Perché si discute parecchio di loro e perché il loro ruolo negli equilibri federali è così rilevante ed a volte
molto equivoco?
Si è parlato molto del ruolo dello strabordante Procuratore Federale Gianluca Santilli, delle sue
incompatibilità e del suo rapporto intriso di conflitti d’interesse con il presidente Di Rocco.
Rimandiamo al termine in discorso complessivo sulle gravissime incompatibilità che emergono per i due
“presidenti” nazionali della Federciclismo ed analizziamo l’organigramma degli organi di giustizia della
Fci e perché il ruolo di queste figure palesa delle evidenti forme, inaccettabili ma ben tollerate, di
incompatibilità che talvolta rasentano il paradossale. Ecco l’organigramma (con evidenziati coloro che
svolgono una attività incompatibile con il loro ruolo):

ORGANI DI GIUSTIZIA
Procura Federale
Titolare: Gianluca Santilli
Sostituto: Andrea Leggieri
Componenti: Daniele Falagiani - Nereo Merlo - Manlio D'Amico - Salvatore
Dionesalvi - Oronzo Simeone
Segretario: Alessandro Bezzi
Commissione Disciplinare Nazionale Federale
Presidente, Vincenzo Ioffredi
Componenti: Emiliano Celli, Decio Barili
Supplenti: Alba Ronca, Renzo Ristuccia
Segretario: Alessandro Bezzi
Giudice Sportivo Nazionale
Titolare: Salvatore Spasaro
Supplente: Pietro Natalino Pergolari
Segretario: Stefano Cottura
Corte Federale
Presidente: Jacopo Tognon
Componenti Effettivi: Giorgio De Arcangelis - Paolo Padoin - Gianluca Gulino Francesco Prisco
Supplenti: Domenico Evola - Marina Fiaccarini
Segretario: Claudia Giusti
Commissione di Appello Federale
Presidente: Salvatore Minardi
Componenti Effettivi : Enzo Conte - Claudio Vallorani
Componente Supplente: Massimiliano De Stefano, Carlo Mursia
Segretario: Claudia Giusti

Rimandiamo l’esame delle incompatibilità più complessive di Santilli al termine (per poterle analizzare
nel contesto che lo stesso condivide col presidente federale Di Rocco) ed analizziamo le più specifiche
della sua attività sportiva e quelle relative ai colleghi della Procura Federale, della Commissione
Disciplina, della Corte Federale e della Commissione di Appello Federale. Ben tre (quattro con Santilli)
componenti della Procura Federale risultano essere tesserati come “atleti” amatori Master e svolgono
regolarmente la loro attività “amatoriale e agonistica” in promiscuità con coloro che possono poi
deferire e soprattutto con cui possono entrare in conflittualità sportiva per varie ragioni, così come
comunemente avviene fra diversi atleti amatori.
Il paradosso sta anche nel fatto che gli stessi sono sottoposti al controllo dei Commissari di Gara e che
questi potrebbero fare rapporto sugli stessi al Giudice Sportivo Regionale e dallo stesso venire investiti
di quesiti che li riguarderebbero direttamente, creando imbarazzo anche nei colleghi, anche qualora
questi si astenessero dal giudicare il caso che li dovesse riguardare.
Questo aspetto è ancor più imbarazzante in quanto un certo numero di componenti degli Organi di
Giustizia erano appartenenti ad uno stesso club non affiliato alla federazione (Petit Velò, affiliato al Csi)
e ora altri sono appartenenti ad uno stesso club affiliato alla Fci (Bicitaly). Come può un giudice
giudicare serenamente l’operato di un compagno di club?

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Va detto che lo Statuto Fci non vieta espressamente agli “Organi di Giustizia” di tesserarsi come atleti
amatori Master, ma ciò non è stato statuito perché la cosa è di una enormità che nemmeno fu presa in
considerazione in fase normativa. Ciò nonostante i regolamenti Coni, lo Statuto Fci ed i regolamenti di
giustizia non lasciano scampo a dubbi interpretativi.
Si tenga conto che il divieto (di tessera Master) è invece sancito per i commissari di gara per i quali è
esplicito (art. 5 Regolamento Tecnico dei Commissari di Gara):
http://www.federciclismo.it/download/tecnicogdgpdf.zip.

Guardiamo nel dettaglio l’attività dei singoli, limitatamente a ciò che è stato tracciato dal popolare sito
dedicato alle granfondo LeComariDellaMdd: http://www.lecomaridellamdd.it/calendariogf/report_class.asp?:

Procura Federale
Titolare: Gianluca SANTILLI
Ecco le tabelle con alcune attività sportive agonistiche cicloamatoriali del Procuratore Federale:

Dal 2012 il Procuratore Santilli è tesserato come Master M6 per il club Bicitaly Asd, anche se nella
Fondo dei Colli Teatini ha partecipato sotto le insegne “formali” dell’Asd Le Toghe in Fuga, in quanto
quella gara era valida per il Campionato Italiano Forense AIMANC (Associazione Italiana Magistrati
Avvocato Notai Ciclisti). Si noti la data dell’evento (25 aprile 2012) e l’ente sotto la cui egida si svolse
la gara (Udace) e vedremo come anche questa prova rappresenti una delle libertà che i giudici federali
si presero in barba ai regolamenti allora vigenti, solo per i “comuni mortali”. Ma ne parleremo più
avanti.

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Come si può osservare dai tabellini 2009-2011 il procuratore federale Gianluca Santilli è stato tesserato
sino al 2011 per il club Petit Velò, club affiliato al CSI e non alla Fci, nonostante che dal giugno 2011 lo
stesso fosse nel contempo anche Presidente del Consorzio
Federale Five Stars League (alle cui gare i ciclisti Petit Velò
e Santilli stesso partecipavano) e dello stesso Consorzio
Santilli è anche amministratore, come si desume dai
documenti camerali.
Di Petit Velò il Procuratore Santilli era addirittura Presidente (sino al 17 ottobre 2011 come
testimoniato dal sito del club Petit Velò http://www.petitvelo.org/index.php/home/29-newsaevents/261-dimissioni-del-presidente.html),
ruolo che non avrebbe potuto avere se Petit Velò fosse stata affiliata alla Federciclismo (incompatibilità
prevista dall’art. 30 comma 6 dello Statuto Fci.
Piccolo aspetto divertente: anche il Presidente
federale Di Rocco era tesserato per il club Csi Petit
Velò come cicloamatore (cosa che non avrebbe
potuto fare in Fci)!!!
Ma di questo vedremo dopo.
Riguardo al Progetto Five Stars
League, fu Petit Velò nella persona di
Gianluca Santilli a concepirlo, quasi
contemporaneamente
all'ingresso
(2009)
dell'avv.
Santilli
nella
Commissione Ministeriale Vigilanza
Doping e Tutela della Salute (la stessa commissione
che ha sottoscritto e fatto proprie delle vergognose
relazioni dal 2008 in poi che hanno inficiato i dati
relativi al doping nel ciclismo ed in particolare nella
Fci, creando una mirata commistione fra amatori e settore agonistico (non presente negli altri sport).
http://ruotenelvento.blogspot.it/2010/09/nasce-5-stars-league-le-maggiori-gran.html#comment-form

Il progetto del Consorzio Five Stars League, che per decollare aveva bisogno però di un patrocinio
forte, ufficiale (onde ottenere anche finanziamenti dal Ministero della Salute), fu fatto proprio dalla
Federazione Ciclistica Italiana e l'avv. Santilli ne divenne presidente, ruolo che più innanzi vedremo
essere incompatibile con l'incarico di Procuratore Federale in base ai Regolamenti Federali, Coni ed al
Codice di Procedura Civile.
Il Procuratore Santilli, peraltro, opera in un Organo di Giustizia Federale, nonostante da fonti
giornalistiche e da un rapporto del Senato risulti avere subito due condanne (si tratta di quanto di più
imbarazzante per un organo di giustizia tenendo conto che i presidenti di società non debbono avere
avuto condanne per assumere l'incarico).
(resoconto stenografico della seduta del 19/04/2011 del Senato:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=00531328&part=doc_dc-allegatob_ab&parse=no

L'avv. Santilli, nonostante abbia dichiarato alla
testata internet Cicloweb.it di essere un semplice
cicloamatore, è di fatto il presidente del club Bicitaly,
club organizzatore della Granfondo di Roma
(addirittura il suo ruolo effettivo venne pubblicato sul
sito Federciclismo e d'altro canto lo si può desumere
da decine di siti, financo dai video del sito ufficiale
della Granfondo di Roma o dalla registrazione della
trasmissione televisiva Rai dedicata a tale evento).
http://www.federciclismo.it/attivita/strada/notizie.asp?mcodice=13558

Il ruolo dirigenziale o di organizzatore è ovviamente
incompatibile con quello di Procuratore Federale.
Il procuratore ha fatto venire meno il ruolo di
controllore-controllato.
A ciò si aggiunga che, tesserato per Bicitaly, c'è pure
il “cicloturista” presidente federale Renato Di Rocco. ☺☺☺ Chi controlla il controllore-controllatocontrollore?!
Il Procuratore Santilli è il fulcro di tutta una serie di attività (Petit Velo, Bicitaly, Granfondo Roma,
Operation Smile) che hanno tutte sede presso il suo studio legale, lo Studio Legale Lexjus Sinacta
con sede a Roma in via Panama 52.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Analizziamo ora lo Statuto Five Stars League:
Estratto dello STATUTO CONSORZIO FSL
Oggetto sociale:
Il consorzio richiedera' alla federazione ciclistica italiana l'affidamento dell'organizzazione degli eventi sopra indicati, con
contestuale cessione di tutti i diritti di sfruttamento delle singole manifestazioni. L'iniziativa della complessiva organizzazione di
detti eventi verra' denominata "five stars League”e ne verra' data esecuzione nell'assoluto rispetto delle linee guida che saranno
indicate dalla f.c.i. in quanto scopo precipuo del consorzio e' proprio il favorire l'organizzazione di eventi di ciclismo amatoriale
conformemente alle direttive federali. A tal fine il consorzio dovra'
Organizzare, gestire e sviluppare five stars league, nonche' le iniziative ad essa legate, con particolare attenzione alla tutela della
salute, all'etica sportiva, alla sostenibilita' ambientale ed alla solidarieta'. Il consorzio ha anche lo scopo di proiettare, grazie a
five stars league, l'attivita' ciclistica amatoriale in una nuova ottica di gestione e marketing sportivo. Il Consorzio, non
perseguendo finalita' di lucro, non puo' distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno
reinvestiti esclusivamente per finalita' statutarie.
Poteri da statuto:
Il presidente e' il legale rappresentante del consorzio e lo rappresenta in giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche
amministrazioni ed autorita', con i singoli consorziati e con i terzi.
Il consiglio direttivo del consorzio e' l'organo di amministrazione del consorzio, dura in carica tre anni ed e' formato dai seguenti
membri: il presidente, un soggetto delegato dalla Federazione ciclistica italiana, un rappresentante per ciascuno dei consorziati
fondatori.
Il consiglio direttivo, anche organizzandosi in commissioni, si occupa di:
"amministrare e gestire il consorzio dando esecuzione alle delibere dei consorziati” predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
di ogni anno;
“coordinare le iniziative di five stars league e monitorare le organizzazioni delle granfondo di questa facenti parte;
“gestire i rapporti con partner, sponsor e media di five stars league;
“gestire il ranking dei partecipanti ai sensi del regolamento di five stars league;
“sovrintendere e coordinare, in stretta collaborazione con la commissione tutela salute della Federazione ciclistica italiana,
l'attivita' di controllo e tutela della salute degli atleti amatori; “svolgere iniziative finalizzate alla promozione dei principi di
solidarieta' ed etica sportiva;
“promuovere, coordinare ed erogare studi, programmi di ricerche e indagini di mercato, studi di settore aventi ad oggetto le
attivita' proprie del consorzio e dei consorziati;
“svolgere attivita' finalizzata alla ricerca e accesso a fonti di finanziamento;
“svolgere le attivita' ed erogare i servizi descritti nel presente contratto di consorzio anche a soggetti esterni al consorzio. Il
consiglio direttivo delega al presidente la gestione di tutti i rapporti precontrattuali e contrattuali relativi o connessi a beni e
servizi attinenti alle materie che costituiscono lo scopo del consorzio, con onere dello stesso di riferirne periodicamente.

Five Stars League è anche dal punto di vista formale una lega (oltre che nominale, visto che “league” in
inglese significa appunto “lega”) secondo i regolamenti Coni e per questo tipo di realtà lo statuto
federale prevede a sua volta delle importanti incompatibilità.
E’ l’art. 46 comma 9 dello Statuto Federale che pone in luce uno dei tanti paradossi controllorecontrollato che riguardano molti componenti degli Organi di Giustizia e l’Avv. Gianluca Santilli in
particolare: “Le Leghe in quanto enti riconosciuti dalla Federazione sono soggette alla giustizia sportiva federale”.
Ed ancora l’art. 35 comma 4 dello Statuto Fci stabilisce che:
“l giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con
i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione”;

per terminare con il dirimente (per ciò che riguarda il conflitto fra il ruolo di Procuratore Federale e
Presidente FSL) Art. 30 comma 6 dello Statuto Fci:
“Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli organi di
giustizia centrali e territoriali, elettivi o di nomina, nonché lo svolgimento delle funzioni di Giudici di gara, sono
incompatibili con qualsiasi carica federale o sociale, nell'ambito della F.C.I.”.

Quindi la situazione attuale paradossale vede, ancora una volta, il “controllore” Procuratore Federale
Gianluca Santilli controllare l’Avv. Gianluca Santilli presidente del consorzio federale Five Stars League.
Ma l’insieme delle violazioni regolamentari e l’enorme dimensione conflittuale tra gli interessi ed i ruoli
del Procuratore Santilli è posta ben in luce dal disposto dell’Art. 35 (commi 2-4-5):
STATUTO FCI Art. 35 - ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
2. Gli Organi di Giustizia Sportiva, sono tenuti ad operare secondo i principi di Giustizia Sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale
del C.O.N.l., assicurando la difesa in ogni stato e grado del processo, in analogia con le norme dell'ordinamento statuale. Sono
previsti gli istituti della revisione, della ricusazione e dell'astensione. I provvedimenti sanzionatori e cautelari, emessi dagli organi
di giustizia, possono essere impugnati, secondo quanto previsto nel Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale e dalle Norme
Sportive Antidoping.
4. I Componenti degli Organi di Giustizia devono essere terzi ed imparziali. I Componenti degli Organi di Giustizia svolgono le
loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno nominati.
I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli
organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati
chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
l giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti
sottoposti alla propria giurisdizione. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti
nell'ambito della FCI.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto devono essere applicati i principi del Diritto Processuale Penale,
diritto civile, diritto amministrativo.

Ad ulteriore conferma di quanto indicato dallo Statuto Fci, ecco alcuni articoli dei Principi di Giustizia
Sportiva del Coni (art 3.1-6-11):
Principi di Giustizia Sportiva Coni
http://www.coni.it/images/documenti/Principi_di_Giustizia_Sportiva_CN_19_maggio_2010_del._1412.pdf
3.1 - I giudici sportivi, devono essere terzi e imparziali.
3.6 - I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti
sottoposti alla propria giurisdizione.
3.11 - Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

Passiamo ora all’analisi dei componenti della Procura Federale.
Componente Procura Federale: Daniele FALAGIANI
Di seguito i tabellini sportivi 2011-2012 dell’avvocato Daniele Falagiani:

Da alcuni anni l’avvocato Falagiani partecipa alle granfondo come
tesserato del Gc Castiglionese, che prima del 2012 era affiliato
all’Udace come si ricava dai due ordini d’arrivo di seguito linkati:
http://www.ssgrosseto.it/_/generale%20crono.pdf 2010
http://www.freebikersfollonica.it/Classifiche_2011_files/Classifica%20Stiacciole%202011.pdf 2011

L’Udace è un ente sportivo che storicamente ha enormi conflittualità
con la Federciclismo, ed era un ente incompatibile con l’attività
federale sino all’accordo che ha portato Udace sotto l’ombrello Acsi,
sotto la quale egida è stato tesserato nel 2012 l’avvocato Falagiani.
http://www.ssgrosseto.it/fileadmin/01_AlteRoot/04_Dati/01_Mount/ssgrosseto/risultati/Arrivi_Punta_Ala%20cat%20.pdf
http://www.gccastiglionese.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=62

Stando ai regolamenti Fci, però, i tesserati federali non avrebbero potuto partecipare ad alcunché ove
comparisse il logo Udace, ma nel caso dei componenti degli Organi di Giustizia si sono fatte spallucce,
come si vede anche dalla gara annunciata nella Hp del seguente sito:
http://www.gccastiglionese.com

Come già abbiamo visto per il procuratore Santilli, anche il componente Falagiani ha partecipato al
campionato italiano forense Aimanc sotto le insegne dell’Asd Le Toghe in Fuga (club affiliato alla
Federciclismo) alla Fondo dei Colli Teatini gara organizzata dall’Udace il giorno 25 aprile 2012, ma di
questo vedremo più avanti.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Componente Procura Federale: Nereo MERLO
Di seguito i tabellini sportivi 2009-2012 dell’avvocato Nereo Merlo:

L’avvocato Nereo Merlo svolge da sempre la sua
attività agonistica fuori dalla Fci, ovvero in altri
enti.
Nel 2008 era tesserato come amatore per l’Asd
Fiordifrutta La Superette Selle Smp, squadra che
sembrerebbe fosse stata in quell’anno affiliata
all’Udace, stando a quanto si desume da questo
comunicato relativo alla positività in quell’anno di
un amatore di quel team, Riccardo Polo, noto
come organizzatore della Granfondo Montegrappa
(peraltro positiva risultò anche un’altra tesserata
di quel club, Martina Bastita, in quella occasione):
http://www.ciclismoaltomilanese.com/2008/4aprile/doping%20anche%20nel%20ciclocross/doping_anche_nel_ciclocross.htm

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Nel 2009 sorprendentemente l’avvocato Nereo Merlo (a
destra nella foto a fianco assieme al collega Bellin) risulta
tesserato sia per il precedente club Asd Fiordifrutta La
Superette Selle Smp che per l’Asd 53x11 Squadra Corse
Bassano, team che anch’esso parrebbe fosse affiliato allora
all’Udace. Con il primo team gareggiò sino al 19 aprile 2009
e dalla festività successiva gareggiò per la seconda. Non è
dato sapere il perché di questo cambio di team in corso di
stagione e sulla sua fattibilità. Con l’Asd 53x11 Squadra
Corse Bassano gareggiò anche nel 2010. Dal 2011 risulta
invece tesserato con l’Uc Romano d’Ezzelino, anche questo
team affiliato all’Udace. Anche l’avvocato Merlo ha
partecipato al campionato italiano forense Aimanc come
Asd Le Toghe in Fuga, di cui vedremo più avanti. Si noti
anche il tesserato Udace Nereo Merlo partecipa in data 25 marzo 2012 alla Granfondo Inkospor
organizzata dalla ASD Folgore Bike Casciana, club affiliato alla Fci ed anche di questo vedremo più
avanti. http://www.girodelgranducato.com/giro_2012/?p=1335
Oltre a questa attività l’avvocato Merlo svolge l’attività di presidente dello Jus Sport di Bassano del
Grappa, con il quale ha organizzato anche un evento benefico, una partita fra le nazionali magistrati e
ciclisti.

Nella foto sopra l’avvocato Merlo
con la maglia Uc Romano sul
Passo Manghen.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Lo Jus Sport Bassano, club affiliato allo Csain svolge anche attività nel ciclismo come da pagina
pubblicitaria sopra riportata, pubblicata su “Il Grande Sport” quindicinale veneto:
http://it.calameo.com/read/000534842f96749e4aac3

Nessuno mette in dubbio il valore di questa
attività, ma se il club fosse stato affiliato alla
Fci, l’avvocato Nereo Merlo (analogamente
all’avvocato Santilli presidente di Petit Velò,
club Csi) non avrebbe potuto esserne il
Presidente.
Nell’ambito di Csain, l’avvocato Merlo ha
anche organizzato convegni sulla violenza
nello sport e sulla giustizia sportiva.
Link a convegno Csain organizzato da Merlo
http://www.csainpadova.it/GIUSTIZIA-NELLO-SPORT.htm

Nella illustrazione a destra un articolo del
convegno organizzato dall’avvocato Merlo con
il Presidente della Corte Federale Fci Tognon
(membro anche del Tas di Losanna).
L’avvocato Nereo Merlo è uno dei grandi
animatori dell’Aimanc (Associazione Italiana
Magistrati Avvocati Notai Ciclisti) e nel 2010
su sollecitazione del Presidente di questa
associazione, l’avvocato Giorgio De Arcangelis (membro della Corte Federale Fci e cicloamatore 2012
con Bicitaly, club coordinato da Santilli) fu l’animatore con Claudio Pasqualin del campionato italiano
forense all’interno della Prosecco Cycling Classic.
Nella foto a destra lo vediamo ritratto con Claudio Pasqualin (socio
e Master del club Bicitaly di Santilli) e lo sponsor Alessandro Fassina
all’evento di presentazione del Campionato Italiano Forense.
Nella foto a sinistra, da sinistra a destra, sono ritratti Alessandro

Fassina sponsor provider della
manifestazione,
Claudio
Pasqualin, Bernardino Zambon
(sindaco
di
Valdobbiadene,
Giancarlo Moretti Polegato figlio
del patron di Geox, e l’avvocato
Nereo Merlo.

http://www.newsciclismo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10303:la-prosecco-cycling-classic-si-veste-del-tricolore&catid=45:varie&Itemid=62

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Componente Procura Federale: Manlio D'AMICO
Di seguito i tabellini sportivi 2010 e 2012 dell’avvocato Manlio D’Amico:

L’avvocato Manlio D’Amico è da anni tesserato nella Asd
Veterani Bolognesi (almeno dal 2008), società affiliata alla
Fci
(http://www.federciclismo.it/affiliazione/societa2012/dettagliosoc.asp?mco
dice=07F0312).

Nel 2010 e 2012 (Master M5) ha partecipato a due prove, una Fondo ed una Granfondo, che erano
valide per il campionato italiano forense ed in particolar modo nel 2012 ha partecipato alla prova del 25
aprile 2012 (Colli Teatini) organizzata nell’ambito dell’Udace, di cui vedremo più avanti.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE FEDERALE
Presidente Commissione Disciplinare Nazionale Federale: Vincenzo IOFFREDI
Il Presidente della CDNF Vincenzo Ioffredi è contemporaneamente:
-Presidente della Commissione Disciplinare della Federciclismo appunto,
-Procuratore Federale della FIDAL (Atletica),
-Supplente della Commissione di appello federale nazionale della FedeRugby.
E’ consulente dell’Acsi (l’ente sportivo sotto il cui ombrello si è posta l’Udace),
ente per il quale l’avvocato Ioffredi relaziona ad alcuni eventi.
http://www.olimpusevents.it/eventi/convegno/convegno.html
http://www.federciclismo.it/giustizia/index.asp
http://www.fidal.it/news_one.php?nid=25441
http://www.sportinmolise.com/vincenzo-ioffredi-confermato-presidente-della-commissione-nazionale-giudicantedella-federciclismo.htm
http://www.unmondoditaliani.com/roma-ai-vertici-della-federciclismo-lavvocato-molisano-vincenzo-ioffredi.htm

Abbiamo capito bene? Sì, è proprio così, l'avv. Ioffredi opera contemporaneamente in ben tre Organi di
Giustizia federali di tre federazioni distinte.
E' un tipico esempio di quelle prassi molto discutibili alla luce dei disposti chiari e finalmente
riequilibratori stabiliti dal codice etico del Coni.
Ora immaginiamo una polisportiva che finisca sotto inchiesta alla Fidal ed alla Fci. In un caso l'avv.
Ioffredi farà il procuratore (diciamo il Pm), nell'altra farà il presidente della Commissione Disciplinare
(diciamo il Giudice). E’ possibile una cosa di questo genere, aldilà dell’istituto dell’astensione?
E' incredibile che il Coni non faccia alcuna verifica di queste incresciose situazioni, francamente
imbarazzanti.
Vale infine la pena chiedersi se sia etico e sportivamente accettabile che un giudice sportivo emetta
comunicati stampa di questo tenore utilizzando le sentenze emesse come trofei di caccia da mostrare
sul sito di una associazione molisana di cui è membro. Eccone il link e di seguito un estratto:
http://www.ilpontemolise.it/dettail.php?id=4253
“… La conferma ai vertici di Federciclismo è infatti frutto dell’attività condotta negli ultimi anni dal legale molisano, le cui
competenze lo hanno fatto finire spesso sotto i riflettori mediatici soprattutto nel corso delle delicate inchieste sul doping nel
ciclismo. Numerosi convegni e seminari in tutta Italia sulla giustizia sportiva, in particolare sul doping e sullo sport dilettantistico,
hanno visto l’avvocato molisano tra i principali relatori.
Sotto la presidenza dell’avvocato Ioffredi, la Federciclismo s’è resa protagonista di sentenze che hanno avuto vasta eco. Ad
esempio, nel giugno 2007 la Federazione ha condannato con due anni di squalifica, cioè con il massimo della pena, il corridore
Ivan Basso dopo il suo coinvolgimento nell’operazione Puerto, la più clamorosa inchiesta spagnola sul doping (il corridore di
Gallarate fu ritenuto responsabile della violazione della normativa antidoping 2.2 del codice Wada). Un mese dopo, sempre con
Ioffredi presidente, la Federazione ha invece prosciolto Alessandro Petacchi dall’accusa di doping per un’inchiesta sulla tappa di
Pinerolo al Giro d’Italia. Il 33enne spezzino della Milram era stato trovato “non negativo” al salbutamolo (sostanza contenuta nei
farmaci contro l’asma) e deferito dalla Procura antidoping del Coni, che aveva chiesto un anno di stop. Ma la commissione
presieduta da Ioffredi, sentite anche le testimonianze di Claudio Sprenger, medico del team Milram, e del compagno di squadra
Brett Lancaster, ha ritenuto provata l’assunzione del farmaco salbutamolo a fini terapeutici e per via inalatoria, “circostanze che
non concorrono a integrare la violazione delle vigenti normative antidoping”. Petacchi ha accolto in lacrime la lettura della
sentenza da parte dell’avvocato molisano, sottolineando l’apprezzamento per una commissione in grado “di valutare le cose fino
in fondo”.
Di recente la Commissione disciplinare della Federciclismo, presieduta da Ioffredi, ha squalificato per quattro mesi il corridore
Filippo Simeoni. L’atleta lo scorso 4 maggio aveva restituito la maglia tricolore conquistata nell’edizione 2008 della “Settimana
tricolore” polemizzando sulla decisione di escludere la sua squadra, il team Flaminia-Bossini, dal Giro d’Italia 2009.”

E’ accettabile che un giudice federale faccia curriculum alle spalle degli sportivi?
Non è forse il caso di intervenire su questi arbitri (che possono sforare anche in abusi)?
Aveva l’avvocato Vincenzo Ioffredi, giudice sportivo della Federciclismo, il diritto di citare in questo
modo Ivan Basso, Filippo Simeoni e Alessandro Petacchi?

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Componente Commissione Disciplinare Nazionale Federale: Emiliano CELLI
Il caso di conflitto di interesse dell’avvocato Emiliano Celli non riguarda l’attività sportiva di ciclista
amatore agonista, bensì uno dei più gravi casi di obbligo di astensione stabiliti dai regolamenti e
bellamente ignorati dagli Organi di Giustizia Federali e del Coni.
L’avvocato Emiliano Celli risulta operare presso lo studio Lexjus Sinacta e quindi essere collaboratore o
subordinato dell’avvocato Gianluca Santilli, Managing Partner
dello stesso studio.
Si tratta di una cosa a dir poco inaudita.
Un componente della Commissione Disciplinare Nazionale
Federale (organo giudicante) è collaboratore (forse pure
un subordinato) del Procuratore Federale (organo
inquirente)!!!
http://www.lslex.com/it/professionisti/celli,1001,435
http://www.lslex.com/it/professionisti/santilli,1001,381

Ciò non bastasse si scopre da una pubblicazione ripubblicata
all’interno del sito di Lexjus Sinacta che l’avvocato Celli e
l’avvocato Santilli fanno parte di un “gruppo di lavoro” interno
allo studio che si occupa della creazione della “Coverciano del
Ciclismo” assieme ad altri due legali di Lexjus Sinacta non
meglio specificati. Si tratta, stando all’articolo, di una
operazione “del valore complessivo da oltre 50 milioni di euro”.
Come sia possibile che due Giudici Sportivi della Fci possano
occuparsi di faccende economiche e di investimenti impegnativi
da parte della stessa non è dato saperlo.
Certamente questa faccenda dovrebbe essere oggetto di precisi
quesiti da porre all’attenzione della dirigenza federale con
richiesta di chiarimenti esaurienti.
Bisognerebbe chiedersi inoltre se questo incarico a Lexjus Sinacta fosse stato davvero commissionato
dalla Fci ampliando una volta di più i mastodontici e numerosi conflitti di interesse già esistenti. Se ne
sentiva in effetti la mancanza.
Ma vediamo cosa prevedono i regolamenti circa il conflitto di interesse fra i due componenti degli
Organi di Giustizia Avvocato Emiliano Celli (componente CDNF, giudicante) ed Avvocato Gianluca
Santilli (Procuratore Federale) e fra i due e la Fci per quanto riguarda il gruppo di lavoro per “la
Coverciano del Ciclismo”:
STATUTO FCI Art. 35 - ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
2. Gli Organi di Giustizia Sportiva, sono tenuti ad operare secondo i principi di Giustizia Sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale
del C.O.N.l., assicurando la difesa in ogni stato e grado del processo, in analogia con le norme dell'ordinamento statuale. Sono
previsti gli istituti della revisione, della ricusazione e dell'astensione
4. I Componenti degli Organi di Giustizia devono essere terzi ed imparziali.
l giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti
sottoposti alla propria giurisdizione. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti
nell'ambito della FCI.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto devono essere applicati i principi del Diritto Processuale Penale,
diritto civile, diritto amministrativo.

E vediamo cosa prevedono le norme dell’ordinamento statuale ovvero anche il codice di procedura
penale:
CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Art. 51 (Astensione del giudice) –
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33724
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale
abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei
suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come
magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad
astenersi: quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Non bastasse quanto sopra, a confermare l’univocità delle regole c’è anche l’ormai datato Regolamento
di Giustizia della Fci e l’omologo Regolamento di Giustizia del Coni.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
STATUTO FCI Art. 35 - ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
2. Gli Organi di Giustizia Sportiva, sono tenuti ad operare secondo i principi di Giustizia Sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale
del C.O.N.l., assicurando la difesa in ogni stato e grado del processo, in analogia con le norme dell'ordinamento statuale. Sono
previsti gli istituti della revisione, della ricusazione e dell'astensione.
Vediamo cosa prevede al riguardo l’ordinamento statuale.
Codice di Procedura Civile
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33724
Art. 51 (Astensione del giudice) - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale
abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei
suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come
magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad
astenersi: quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FCI 2007 (in vigore) - Art. 28 - Ricusazione ed Astensione
http://www.federciclismo.it/download/statuto2012.pdf
1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
a) se ha interesse nelle questione sottoposta alla sua cognizione;
b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla
sua cognizione;
c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto della controversia, prima dell’instaurazione del giudizio;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato all’infrazione;
f) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo
convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione;
g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e disciplina è tenuto ad astenersi nei casi in cui alle precedenti lettere a), b), c),
d), e) e g). Ha inoltre l’obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Principi di Giustizia Sportiva Coni
http://www.coni.it/images/documenti/Principi_di_Giustizia_Sportiva_CN_19_maggio_2010_del._1412.pdf
3.1 - I giudici sportivi, devono essere terzi e imparziali.
3.6 - I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti
sottoposti alla propria giurisdizione.
3.11 - Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

Come si vede non è possibile per dei Giudici Sportivi mantenere “alcun tipo di rapporto economico con
le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione” e ciò vale sia
per il giudice Celli che per il Procuratore Santilli.
Inoltre uno dei due avrebbe avuto l’obbligo di astenersi dal giudizio in presenza dell’altro visto la natura
di “datore di lavoro” dello Studio Lexjus Sinacta.
C’è un importante precedente nello sport che ricorda l’applicazione dell’art. 51 del codice di procedura
civile nella giustizia sportiva e si tratta del caso che coinvolse le squadre di Padova e Torino. Lo stadio
di Padova ebbe un black-out ed il Giudice Sportivo comminò il 3-0 a tavolino.
Si scoprì poi che il Giudice Sportivo Avv. Valente era in realtà cugino del Presidente del Torino e Cairo e
la Corte Federale annullò tale decisione con la motivazione di cui si fornisce un estratto di seguito:
“.. Avverso detta decisione, la società Padova, a sua volta, interponeva rituale reclamo innanzi questa Corte di Giustizia Federale,
eccependo che la decisione assunta (cfr Com. Uff. n. 89 del 15.3.2012 di cui sopra) presentava gravi ed insanabili vizi
procedimentali di rito, oltre ad essere erronea ed infondata nel merito, di talché doveva essere integralmente annullata e/o
revocata; segnatamente si doleva anche della mancata astensione del Giudice Sportivo, documentando che il sig. Urbano Cairo,
Presidente del Torino, è parente di IV grado (primo cugino della moglie dell’Avv. Gianfranco Valente), circostanza tale da integrare
la violazione dell’art. 28, 4 comma, C.G.S., in virtù del quale “ ai componenti degli organi di giustizia sportiva si applicano le norme
in materia di astensione e di ricusazione previste dal c.p.c.” (v. art. 51 c.p.c.).”
Link al Comunicato ufficiale della Federcalcio.

Si tratta di un importante caso che ha fatto giurisprudenza e che avrà certamente un enorme riflesso
anche nelle vicende qui in esame.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Componente Commissione Disciplinare Nazionale Federale: Decio BARILI
Vediamo di seguito in immagine alcuni documenti riguardanti l’attività sportiva dell’avvocato Decio
Barili nel 2011 e 2012.
L’avvocato Barili è tesserato come Master M4 per l’Asd Gs Ciclorapida di Foligno, club affiliato alla
Federciclismo del quale è anche socio.
http://www.federciclismo.it/affiliazione/societa2012/dettagliosoc.asp?mcodice=10R0469

http://ruotenelfango.myblog.it/media/01/02/400558540.pdf

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Come si può vedere dall’ordine d’arrivo della Cronoscalata degli Ulivi, l’avvocato Barili ha partecipato a
gare dove al via erano pure atleti dilettanti juniores.
http://www.cronoscalatadegliulivi.it/
UMBRIA CHALLENGE MTB 2009

Oltre alle varie “parzialità” (ovvero etimologicamente da “prendere parte”) già più sopra elencate,
questa di Barili aggiunge un elemento di novità. Infatti l’avvocato Barili ha partecipato anche a prove
MTB (Mountain Bike) sotto l’egida federale in promiscuità con atleti dilettanti (juniores) e ciò ha una
enorme rilevanza, perché la parzialità esonda dall’area amatoriale per invadere grazie alla promiscuità
anche quella del ciclismo agonistico dilettante. Si immagini l’imbarazzo regolamentare se vi fossero
contatti fisici da scorrettezza regolamentare, normali in gara, fra un giudice sportivo (membro degli
Organi di Giustizia) ed un atleta dilettante (oppure un epiteto rivolto da un atleta dilettante verso l’altro
prestigioso concorrente). Una siffata casistica aprirebbe una voragine regolamentare e più avanti
vedremo il perché.
Il componente della Commissione Disciplina
Decio Barili, avvocato con studio in Foligno, in
una intervista ha così dichiarato “Il mio nome è
stato
suggerito
dall’amico
Carlo
Roscini,
presidente della Federazione Ciclistica Regionale
Umbra, “moraiolo” come tutti noi, il quale ha
sollecitato i vertici del ciclismo italiano ad
includere un giudice umbro all’interno degli
organi disciplinari nazionali”.
La foto di fianco ritrae l'avv. Barili ad un evento
con
una
“mora”
prosperosa
conviviale
d’eccellenza, ovvero la “gieffina” Cristina Dal
Basso e la foto è proprio relativa ad una festa
del rione de “La Mora” di Foligno, di cui Barili è
un ex priore. Da lì deriva anche la sua stretta
amicizia con uno degli
uomini più influenti e si dice anche “dispotici” del ciclismo italiano,
l'onnipotente presidente del CR Fci Umbria Carlo Roscini (nella foto a destra),
dirocchiano di ferro, che con questa mossa ha messo un suo amico negli
Organi di Giustizia.
http://www.filrouge.it/web/intervista-a-decio-barili-un-avvocato-particolare.html

Chi è Carlo “Charlot” Roscini? E’ un
politico sportivo per tutte le stagioni.
E’ Presidente, anzi lui è proprio il CR
(Comitato Regionale Umbro) dal
lontano 1989. Cadeva il muro di
Berlino e si innalzava il Roscini in
Umbria.
Qualche anno fa è stato candidato
“trombato” della Margherita al
comune di Perugia, come consigliere
comunale, raccogliendo un risultato
infinitesimale, nonostante la visibilità
sportiva. In quel caso il suffragio era
universale e non per delega. Già,
perché si dice che, dove ci sia da
raccogliere deleghe (come nel caso della Fci), il buon Roscini sia considerato un
vero e proprio mago, un Mandrake dei fax delle società umbre, alle quali non fa mai mancare il proprio
apporto nella coltivazione di orticelli.
Sotto il suo regime vige in Umbria la più totale armonia perché il dissenso lo ha praticamente annullato
con strumenti persuasivi.
E quando qualcuno non si è adeguato ha chiesto l’intervento riparatore, immediatamente corrisposto,
del Presidente Di Rocco. Di Roscini si parla ora come del possibile VicePresidente Vicario della futura
“nuova” Fci di Renato Di Rocco (qua sopra i due in foto). Quando si dice il nuovo che “avanza”.
Nella foto a destra è ritratto in classica posa Charlot-Monello e non ce ne voglia il grande Chaplin.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Supplente Commissione Disciplinare Nazionale Federale: Renzo RISTUCCIA
Di seguito il tabellino sportivo 2012 dell’avvocato Renzo Ristuccia.

L’avvocato Carlo Ristuccia è tesserato da parecchi
anni per il club affiliato al Csi Petit Velò (almeno dal
2007), club del quale era Presidente sino allo scorso
anno il Procuratore Federale Gianluca Santilli.
Nonostante sia un supplente, il suo operato nella
CDNF è sufficientemente corposo ed ha partecipato a
numerose decisioni della commissione di cui è
componente supplente.
A differenza degli altri cicloamatori componenti degli
Organi di Giustizia non ha partecipato alla Fondo Colli
Teatini per il campionato italiano forense AIMANC.
Nella foto a fianco l’Avvocato Ristuccia in maglia Petit
Velò.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
CORTE FEDERALE
Componente Effettivo: Giorgio DE ARCANGELIS
Di seguito i tabellini sportivi degli anni 2007, 2008, 2009 e 2012 dell’avvocato Giorgio De Arcangelis.

L’avvocato Giorgio De Arcangelis ha seguito un percorso parallelo a
quello del Procuratore Santilli a partire dal 2008. In verità non da tutto
il 2008. Infatti l’Avv. De Arcangelis nel 2008, come pure nel 2007 era
tesserato con il club Gs Monsters affiliato all’Udace col quale ha
gareggiato sino al 1° maggio 2008, mentre dall’11 maggio successivo
risultava tesserato per il Club Petit Velò di Gianluca Santilli, affiliato al
Csi. Tutti sanno che è vietato avere doppie tessere degli enti, ma di
questo vedremo più avanti.
Sino al 2011 ha mantenuto il tesseramento al club Csi Petit Velò,
mentre dal 2012 è passato come il Procuratore Federale Gianluca
Santilli al club Asd Bicitaly dove è tesserato come Master M6.
http://www.federciclismo.it/affiliazione/societa2012/dettagliosoc.asp?mcodice=11N2946

L’avvocato Giorgio De Arcangelis come molti di coloro precedentemente indicati ha partecipato sotto le
insegne dell’Asd Le Toghe in Fuga alla Fondo dei Colli Teatini del 25 aprile, quale prova valida per il
campionato italiano forense 2012, organizzato dall’AIMANC, organismo di cui l’avvocato De Arcangelis è
Presidente e notoriamente grande animatore.
http://www.aimanc.it/orga.asp

Per l’evento Aimanc in sé, anche stavolta si rimanda ad opportuna successiva analisi.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE
Componente Effettivo Commissione di Appello Federale: Enzo CONTE

L’avvocato Enzo Conte partecipa da parecchi anni alle gare cicloamatoriali ed è tesserato come Master
M8, dal 2007 almeno, per l’Asd G.C. Atletico di Padova, club affiliato alla Fci.
http://www.federciclismo.it/affiliazione/societa2012/dettagliosoc.asp?mcodice=03P2297

Come i colleghi già citati ha partecipato al campionato italiano Aimanc della Fondo Colli Teatini.

Il legame SANTILLI-DI ROCCO
Terminato di elencare le evidenti violazioni
statutarie e regolamentari di molti componenti
degli Organi di Giustizia della Fci è bene fare un
tentativo di comprendere perché in questo
quadriennio federale si sia stretto fra il
Procuratore Santilli ed il Presidente Di Rocco un
legame che parrebbe davvero indissolubile.
A tutti è ormai apparso evidente come lo spazio
per anche un minimo di dissidenza all’interno
della
Fci
si
sia
andato
comprimendo
irrimediabilmente
negli
ultimi
mesi.
Dall’Assemblea di Bologna che aveva già
manifestato
una
serie
di
problemi
di
“democrazia”, per essere magnanimi, chiunque
abbia appena alzato la mano per criticare (anche
con solo un accenno) l’operato del Consiglio
Federale sia stato immediatamente deferito dal
Procuratore Federale e qualcuno squalificato poi dalla Commissione Disciplina (vedi casi Parisi, Francini,
CR Puglia, CP Vicenza, ecc.).
Il legame fra i due è fortissimo e certamente cementato da molti interessi la cui natura e sostanza
sarebbe da indagare da parte degli organi di controllo del Coni.
Nella presente analisi ci si concentrerà solo sui conflitti di interesse di totale evidenza.
I legami fra i due sono molteplici, ma quelli principali sono i seguenti:
1)
comune appartenenza al club Csi Petit Velò nel 2011 (dove Santilli era Presidente);
incredibile che il presidente federale si fosse tesserato per un club esterno alla federazione stessa salvo
poi farlo l’anno successivo;
2)
comune appartenenza al club Bicitaly nel 2012; anche in questo caso il Presidente Federale ha
seguito il procuratore Santilli nelle sue operazioni di tesseramento (è Cicloturista in Bicitaly);
3)
creazione del Consorzio Five Stars League concepito da Santilli in Petit Velò e portato all’interno
della Federciclismo con l’avallo entusiasta del Presidente Di Rocco;
4)
la creazione della “Coverciano del Ciclismo”, operazione nella quale non è ancora chiaro il ruolo
di Santilli e del suo studio legale, ruolo che sarebbe assolutamente al di fuori delle regole e la cui

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
enormità in termini di conflitto di interesse andrebbe sollevata a gran voce di fronte agli organismi di
controllo.
Il Presidente, come detto, era tesserato nel 2011 con il club Csi Petit Velò ed ecco i suoi tabellini
sportivi del 2011 e 2012.

Ma oltre che alle Granfondo indicate, Di Rocco nel 2011 ha partecipato anche alla Granfondo Cipollini
tesserandosi per lo Zerosei Cycling Team (forse con tessera giornaliera), team che risulta essere
affiliato all’Uisp dal documento seguente:
http://www.uisp.it/valdera/files/principale/GIRO%20della%20VALDERA%202011/ISCR3.pdf

http://www.granfondomariocipollini.it/images/stories/classifica/gf_mario_cipollini_classifica_2011.pdf

Dal 2012 Renato Di Rocco è tesserato per il club Bicitaly; è tornato in Federazione come tesserato
Cicloturista. http://www.federciclismo.it/affiliazione/societa2012/dettagliosoc.asp?mcodice=11N2946
Ma cosa muove il Presidente Di Rocco a tesserarsi prima per il Club Petit Velò e poi per Bicitaly?
All’interno di Petit Velò prima e di Bicitaly poi, si trovano parecchi uomini del mondo imprenditoriale e
soprattutto finanziario (e della Finanza, es. il generale Mosca Moschini ex comandante della GdF),
avvocati, dirigenti Rai, ex sportivi celebri e uomini del mondo della comunicazione.
I due club hanno tutte le caratteristiche di un mondo chiuso, dove si accede se invitati, nel quale si
possono prendere le vere decisioni senza essere disturbati da fastidiosi dissidenti, sempre possibili,
come potrebbe avvenire nel Consiglio Federale. L’esclusività del tesseramento a Bicitaly è
assolutamente esplicitata anche nel sito: “Per far parte di Bicitaly è necessario essere presentati da un socio
ed essere ammessi dal Comitato Direttivo.” (http://www.k-servizi.com/bicitaly/pages.php?id=1)

A dimostrazione della “riservatezza” del club Bicitaly valga anche quanto affermato sul seguente sito
dall’Avv. Diego Contini (http://www.studiolegalecontini.it/web/doc.php?id=7):

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
LA SETTIMANA A GRAN CANARIA - Anche quest'anno ho avuto modo di trascorrere una settimana di allenamento e vacanza in
compagnia di illustri colleghi quali l'avv. Claudio Pasqualin e l'avv. Gianluca Santilli. Insieme abbiamo pedalato e commentato la
nuova iniziativa dell'avv. Santilli, Bicitaly che può essere riassunta in queste parole del suo fondatore: "Bicitaly è l'unica
associazione partner di Five Stars League, la Champions League delle granfondo, sarà gestita con l'ambizione di essere un punto
di riferimento del panorama amatoriale italiano, si doterà di protocolli sanitari, alimentari e fisiologici, promuoverà le più
meritorie iniziative che siano in linea con i suoi principi fondanti, avrà tra i suoi soci solo chi sarà presentato da un altro socio ed
avrà sottoscritto la dichiarazione sull'etica e l'antidoping, non sarà mai un gruppo interessato alla quantità ma sempre e solo alla
qualità dei suoi associati che necessariamente non potranno essere numerosi."

Dal 2010 abbiamo pertanto osservato come nel Petit Velò di Gianluca Santilli (affiliato al Csi e non alla
Federciclismo) sia nato il Progetto Five Stars League, poi fatto proprio dalla Fci con il Comunicato
n. 04 del 14/01/2011 – MANIFESTAZIONI GRAN FONDO “FIVE STARS LEAGUE” – sebbene fosse poi
stato successivamente costituito in consorzio con atto del 23/05/2011.
http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/comunicati.asp?mcodice=575

FIVE STARS LEAGUE
Perché gli effetti sanzionatori dei controlli della salute (non gli esami antidoping) valgono solo per le
cinque prove e non per le altre granfondo. Per caso sono figlie di un dio minore?
Forse le granfondo minori pagano meno tasse delle “stars”?
Come è possibile accettare che tutti i club debbano sudare le sette camicie per pagare tasse che poi
vanno a beneficio solo di alcune ricche Granfondo?
L’opinione sulle altre Granfondo è stata peraltro esplicitata bene dal Procuratore Santilli in una
intervista rilasciata alla testata online Cicloweb (http://www.cicloweb.it/articolo/2012/05/19/caso-federciclismocricca-no-solo-passione-il-procuratore-federale-santilli-resp):
CW: Nuova frontiera, dice bene: il ciclismo professionistico va giù, e questa pare davvero
una declinazione che potrà prendere piede: non è importante, a livello economico, avere la
gestione di questo aspetto?
Santilli: «Noi dobbiamo prendere atto che c'è una crescita del ciclismo amatoriale, ma sui numeri e non
tanto sulla qualità. Per dire, a volte nelle Gran Fondo manca pure l'acqua nei punti di ristoro. Le gare
della Five Stars League sono un mondo, tutto il resto è mediocre...».
Di seguito abbiamo un esempio di un caso in cui il Procuratore Santilli, partecipante alla MDD, avrebbe
avuto l’obbligo di astenersi dall’operare:
http://www.tuttobiciweb.it/index.php?page=news&cod=41434
Come anticipato nel capitolo dedicato all’Avvocato Celli, l’aspetto più incredibile di conflitto di interessi
che riguarda il Procuratore Santilli è relativo alla vicenda della cosiddetta “Coverciano del Ciclismo”,
operazione immobiliare riguardante un immobile di proprietà della Fondazione Montepaschi.
Alcune inquietanti spiegazioni in merito le fornisce direttamente lo studio Lexjus Sinacta grazie ad un
file pdf pubblicato sul proprio sito:
"… il managing partner dello studio, «quindi si tratta di un settore tutto sommato giovane, che si
presta a un’evoluzione nei prossimi anni». Segue da vicino il mondo dello sport e del ciclismo in
particolare, Ls Lexjus Sinacta, complice il ruolo di procuratore federale della Federciclismo svolto dal
partner Gianluca Santilli. Un ruolo che comporta il coordinamento dei rapporti tra Coni, Federciclismo
ed enti di promozione sportiva. Santilli sta anche collaborando con il ministero della salute alla
revisione dell’attuale normativa antidoping con un focus sul settore dello sport amatoriale e giovanile.
«Abbiamo creato un dipartimento con quattro legali impegnati sul diritto sportivo, tra cui
Emiliano Celli, membro della Commissione Disciplinare Nazionale Federale di
Federciclismo», spiega Santilli. «Stiamo anche lavorando alla creazione della “Coverciano del
ciclismo”, un complesso con centri di formazione, impianti, laboratori scientifici, museo del
ciclismo e strutture logistiche per un valore complessivo da oltre 50 milioni di euro»."
http://www.lslex.com/bin/10-03-22_Italia_Oggi7_Anche_le_law_firm_sono_in_cerca_di_spazio_puntando_su_squadreSpa_e_sponsorship.pdf

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Il Procuratore Santilli confonde in un tutt'uno, che coinvolge anche un Giudice Federale in una
operazione immobiliare, il suo ruolo di manager dello Studio Lexjus Sinacta con quello di Procuratore
Federale e parla in pratica da dirigente federale. SONO PAROLE SCONCERTANTI.
http://www.ilgiornale.it/news/operation-smile-i-bimbi-pi-sfortunati.html
http://www.mps.it/Per+te+e+per+la+tua+famiglia/Strumenti+di+pagamento/CarteEtiche/Operation+Smile.htm

L'operazione di cui l'avvocato Gianluca Santilli parla è
l'acquisto delle Cantine Ricasoli di Gaiole in Chianti di
proprietà della fondazione Montepaschi, la stessa banca che
troviamo nella vicenda della fidejussione Mondiali 2013 srl,
la banca che è sponsor storico del Petit Velo e partner della
charity Operation Smile (charity partner della Granfondo
Roma), della quale lo stesso Santilli è membro del cda, e
che ha sede anch'essa in via Panama 52 a Roma.

Per quale motivo la Fci si deve indebitare per i prossimi decenni per acquistare dalla Fondazione
Montepaschi una cascina in Qlo ai lupi? Serve davvero una Coverciano del ciclismo?
O meglio a chi serve?
Di seguito un ulteriore esempio di abuso del media federale per gli scopi del Procuratore Federale:

In una area assolutamente istituzionale del sito, nei giorni precedenti la Granfondo, è stato inserito un
item di rilievo nel calendario attività, privilegio mai concesso ad altre prove. Fci proprietà privata.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
La cosa buffa (una vera barzelletta) è osservare che mentre alcuni “eletti” si fanno i comodi loro in
Federazione, lo scorso anno (2011) ai poveri dipendenti (ai soli dipendenti) venne inviata questa
comunicazione in cui si chiedeva loro di evitare ogni tipo di conflitto di interesse (o quantomeno
inopportunità, cit.) con esplicito riferimento al codice etico Fci. Leggere per credere. Non c’è limite alla
vergogna ed al disgusto che gli atti di queste persone provocano in totale conflitto d’interesse.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
La Federazione partecipa ad avvenimenti fieristici promuovendo la Granfondo di Roma e … chi paga?
Si dice la Ciclistica Servizi. Tutto coperto dalla vendita di merchandising? E le società soffrono!
C’è solo una parola

“VERGOGNA!!!”

Una volta esisteva un senso di responsabilità (e della misura) degli adulti nei confronti delle nuove
generazioni, un senso che portava i primi ad investire il proprio
tempo per lo sport dei secondi. E’ una legge non scritta della
natura. Oggi questo senso di responsabilità nel ciclismo è
venuto meno ed attempati personaggi in vista del mondo delle
professioni, della finanza e dell’industria si ritrovano (come nella
club house del golf club) in queste granfondo a giocare a fare i
campioni divi (spettacolo patetico) ed a sognarsi invincibili ed
immortali,
occupando
pure
spazi
televisivi
(peraltro
PALLOSISSIMI) che erano solo appannaggio del grande ciclismo
in passato, come è e sarà sempre giusto che sia. Con la scusa
della salute, l’ego debordante di queste idrovore di risorse e di
credibilità sta soppiantando i normali valori dello sport, mettendo i nonni in sella al posto dei nipoti e
facendo business anche nello sport. Che differenza passa fra le due successive immagini?

Lo vogliamo davvero questo palloso, insulso ciclismo dei nonni?
O preferiamo mantenere vivo il ciclismo prof?

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
La domanda andrebbe posta in particolare alle decine di aziende che vedono nelle granfondo guadagni
immediati e non pensano al futuro (loro) che dipende dal ciclismo giovanile e prof.
E’ corretto che il CT della nazionale, uomo immagine della Federazione si presti a fare da “Madonna
Pellegrina” per le iniziative personali del Procuratore Santilli, che però nega nel contempo di essere
dirigente ed organizzatore ufficiale della Granfondo?

Il procuratore è ormai onnipresente. Lo vediamo in questa riproduzione del sito di Panorama anche nel
ruolo di giornalista reporter. (http://sport.panorama.it/altri-sport/Le-mie-Dolomiti-tra-gioia-e-fatica)

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Foto di gruppo Bicitaly (little italy)

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
A.I.M.A.N.C. (Associazione Italiana
Magistrati, Avvocati, Notai Ciclisti)
Da questa associazione provengono, o
comunque ne fanno parte, molti dei
componenti degli organi di Giustizia della
Federciclismo. L’associazione è presieduta
dall’Avvocato De Arcangelis, componente
della Corte Federale.
Di seguito l’organigramma.

ORGANIGRAMMA
Presidente
Consiglio Direttivo

Giorgio De Arcangelis (Roma)
(vice Presidente) Marco De Lucchi Baroni (Genova)
Manlio D’Amico (Bologna)
Enzo Conte
Sergio La Commare (Palermo)
Carlo Ferrazzano
Maurizio Leone

Presidente Onorario

Pietro Volpari (Alatri)

Collegio dei probiviri
Armando Mammone (Grosseto)
Manuela Cutaia (Imperia)
La sede legale e amministrativa è in Roma Via Monte Zebio, 9 presso il Presidente Giorgio De Arcangelis

http://www.aimanc.it/orga.asp
Ogni anno l’Aimanc organizza i suoi campionati italiani con una organizzazione diretta, oppure
affiancandosi ad altre prove aperte a tutti, come avvenuto quest’anno con la Fondo dei Colli Teatini del
25 aprile 2012.

Nelle immagini sopra vediamo a sinistra il “professionista” Santilli ed a destra l’antidiluviano è niente
popo’ di meno che … il Procuratore Nazionale Antidoping Ettore Torri, impegnati nel campionato forense
2010 a Sermoneta Scalo (Lt).
http://www.pedaletricolore.it/2010/10/sermoneta-scalo-latina-campionato-italiano-categoria-forensi-cera-anche-ettore-torri/

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CAMPIONATI ITALIANI AIMANC 2012 – FONDO COLLI TEATINI
Prima di inoltrarci nell’evento in esame è bene fare un piccolo passo indietro all’inizio della stagione
2012. In quel periodo il conflitto fra Udace e Fci/Consulta raggiunse il suo apice.
Il 29 febbraio 2012 la Consulta emise un comunicato in cui dichiarava che “la partecipazione di
tesserati FCI e degli Enti facenti parte della Consulta a gare organizzate dall’UDACE non sono garantite
dalle polizze assicurative che si applicano ad attività svolte nell’ambito delle manifestazioni della
Consulta Ciclistica Nazionale e pertanto la FCI declina ogni responsabilità per tali partecipazioni”.
http://www.ciclismoaltomilanese.com/2012/3marzo/VERBALE%20CONSULTA/VERBALE.htm

La Fci, a sua volta il 7 marzo 2012 emise un suo comunicato a firma del Segretario Generale Gabriotti
ratificando il comunicato della Consulta relativo al verbale del 28 febbraio:
COMUNICATO DELLA SEGRETERIA GENERALE N. 7 DEL 7 MARZO 2012 CONSULTA
CICLISTICA NAZIONALE – ATTIVITA' UDACE
http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/consulta/index.asp
http://www.federciclismo.it/newsletter/newsletterfci_03_2012.pdf

In relazione a quanto stabilito dalla Consulta Ciclistica Nazionale (come da comunicato della Consulta n.
4/12 del 29.02.2012 e da verbale della Consulta del 28.02.2012) relativi alla mancata assunzione di
univoca rappresentanza dell’UDACE (organizzazione sportiva non riconosciuta dal CONI) da parte
dell’ACSI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI) secondo quanto stabilito dalla normativa
CONI vigente, si precisa quanto segue:
• i tesserati UDACE-ACSI non possono partecipare alle attività sportive aperte alla reciproca
partecipazione e concordate dalla FCI e dagli Enti facenti parte della Consulta Ciclistica
Nazionale,
• la partecipazione di tesserati FCI e degli Enti facenti parte della Consulta a gare organizzate
dall’UDACE non sono garantite dalle polizze assicurative che si applicano ad attività svolte
nell’ambito delle manifestazioni della Consulta Ciclistica Nazionale e pertanto la FCI declina ogni
responsabilità per tali partecipazioni.
Resta ovviamente aperta la reciproca partecipazione da parte dei tesserati FCI ed ACSI ad attività
comuni organizzate direttamente dal Settore Ciclistico ACSI e dalla FCI così come dagli altri Enti facenti
parte della Consulta Ciclistica Nazionale
IL SEGRETARIO GENERALE FCI
(Maria Cristina Gabriotti)
Il 12 marzo 2012 un nuovo comunicato della Consulta chiuse definitivamente le porte all’Udace e pose
un termine perentorio al 26 marzo 2012 per l’adeguamento:
Resta evidente che, dal 26 marzo 2012, non intervenendo una chiara ed inequivocabile messa a
norma CONI dei tesserati ora indicati ACSI-UDACE, gli stessi non potranno più prendere parte alle
attività svolte nell’ambito della Consulta del Ciclismo, né i tesserati degli Enti della Consulta e
della FCI potranno prendere parte alle gare organizzate dall’UDACE.
http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/consulta/COMUNICATO_CONSULTA_12_3_2012.pdf

Il tutto venne confermato in un successivo comunicato della Consulta del 12 aprile 2012, nel quale
peraltro si stigmatizzava l’affiliazione di secondo livello (doppio tesseramento) compiuto da Udace-Acsi:
“l’ACSI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, in contrasto con le norme del CONI stesso,
sta di fatto effettuando un’affiliazione di secondo livello in quanto esso stesso dichiara che vi sono gare
programmate dal circuito UDACE che saranno effettive del ciclismo ACSI”.
http://www.ruoteamatoriali.it/attachments/3964_COMUNICATO_CONSULTA_12_04_2012.pdf

Il comunicato infine si chiudeva con una ulteriore inibizione alla partecipazione anche dei tesserati Acsi,
per ragioni di copertura assicurativa.
A differenza di quanto avvenuto in precedenza, dopo questi comunicati tranchant della Consulta,
stranamente non intervenne alcun comunicato della Fci a ratificare i deliberati della Consulta. Perché?
Forse una risposta si può avere dalla locandina riportata di seguito:
http://www.fondocolliteatinivinitollo.it/

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Nei giorni in cui Aimanc ed i nostri allegri Organi di Giustizia facevano il loro campionato Italiano in una
gara Udace (sottolineiamo UDACE!!!) alcuni organizzatori (di tutti gli enti e della Fci) furono costretti ad
annullare le loro prove per mancanza di iscritti a seguito del conflitto fra Udace e Fci/Consulta, come di
seguito evidenziato da questi comunicati presi ad esempio fra i vari di quel periodo:
http://italianjet3.blogspot.it/2012/03/ufficiale-comunicato-fci-l-udace-e.html
http://www.ciclocolor.com/2012/04/20120415-uisp-annullata-la-gara-di.html
Viste le avverse condizioni meteo e le non raggiunte intese fra enti mi vedo costretto ad ANNULLARE la gara di domenica
15/04/2012 prevista a Limena valida come 4 prova del T.C.P.

DOMENICA 11 MARZO 2012 “ G.P. Forli’-Premilcuore in linea”
LA MANIFESTAZIONE E’ ANNULLATA in osservanza della decisione della CONSULTA nazionale. CI SCUSIAMO


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FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
I forensi gareggiarono alla Fondo dei Colli Teatini sotto le insegne di un club Fci dal nome quanto mai
azzeccato: Asd Le Toghe in Fuga; in fuga dalle regole che dovrebbero impartire (ed incarnare) e dalla
giustizia che dovrebbero amministrare.
http://www.federciclismo.it/affiliazione/societa2012/dettagliosoc.asp?mcodice=12K1061

Non è dato sapere se gli iscritti Aimanc con tessera Fci stipularono in quel giorno una polizza ad hoc,
ma certo è stata questa una ulteriore dimostrazione di come le regole si applichino solo ai comuni
tesserati e si interpretino largamente per gli allegri Organi di Giustizia Fci, che non fanno nulla, ma
proprio nulla, per non incappare in conflitti di interesse e per evitare imbarazzanti privilegi. Anzi, ormai
siamo alla vergognosa ed inaccettabile ostentazione di onnipotenza.
Infatti l’armistizio fra Consulta/Fci e Udace-Acsi intervenne solo successivamente, il 12 maggio 2012,
con questo comunicato in cui praticamente si dava per acquisita una sorta di incorporamento di Udace
nell’ambito di Acsi.
http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/consulta/Com_15.pdf

Nel comunicato venne allegata anche la documentazione assicurativa che estendeva ai tesserati Udace
le garanzie anche alla loro attività sotto l’egida Acsi. Osservando i documenti assicurativi non può non
scappare un sorriso ed un po’ di ironia scoprendo che la polizza è fornita dalla Milano Assicurazioni
Agenzia di Parma, il cui titolare è tale Vittorio Adorni, membro dell’Uci proposto dalla Fci.
L’argomento del contendere tra Fci e Udace era in pratica una copertura assicurativa dell’Udace fornita
da un uomo espressione della Fci; un vero teatrino con qualche corto circuito.
D’altro canto sembra che la Milano Assicurazioni di Parma abbia anche una sorta di accordo
pubblicitario (una sorta forse di gentlemen agreement) con l’Udace, in quanto compare pure sui
documenti ufficiali o forse carta intestata di questa, come da documento linkato:
http://www.udace1.it/wp-content/uploads/2012/09/Rossano-Veneto.pdf

DOPPI TESSERAMENTI
Abbiamo visto come nell’arco del 2008 l’avvocato De Arcangelis abbia effettuato un doppio
tesseramento per un club Udace e per un club Csi, ricordando che l’avvocato De Arcangelis è
componente del massimo organo di garanzia giuridica della Fci, la Corte Federale (una sorte di Corte
Costituzionale del ciclismo).
La pratica del doppio tesseramento è da sempre vietata, sia per le implicazioni assicurative ed oggetto
di ampie discussioni in seno alla Consulta, sia per l’aspetto sportivo (partecipazione a più campionati
dei vari Enti). Non passi inosservato che la Consulta lamentò nel marzo 2012, come visto sopra il
doppio tesseramento Udace-Acsi. Vediamo cosa prevedono i vari regolamenti, partendo dall’Udace.

http://www.udace1.it/?page_id=2044
Regolamento UDACE - Tesseramenti
… Tesserandosi all’Udace si è tenuti a rispettare sia i regolamenti che le disposizioni emanate, inoltre è assolutamente vietato, nel
corso dell’anno, il passaggio da un Ente all’altro e il doppio tesseramento, intendendo per tale il cartellinamento a più Enti.
FCI - Normativa di attuazione Attività Amatoriale 2005 (in vigore sino a tutto il 2011)
http://www.federciclismo.it/download/statuto2012.pdf
Articolo 4
Ai tesserati del settore non è consentito svolgere attività in campo ciclistico in favore di società sospese o non affiliate alla stessa
F.C.I.
Regolamento CSI – Il regolamento è quello fra gli EPS più flessibile e rimanda agli accordi nazionali fra Enti di Promozione
Sportiva.
http://lnx.csialba.it/uploads/modulistica/sportinregola2012_13.pdf

Nel caso del ciclismo è la Consulta a dirimere le questioni. E la Consulta vieta il doppio tesseramento,
anche se i registri tesserati non condivisi rendono i controlli difficili. La Consulta si limita a sanzionare
coloro che dimostrano il doppio tesseramento o cartellinamento aggiudicandosi prove di campionato.
Verbale Consulta Nazionale del Ciclismo del 15-11-2010
http://www.vignalonga.it/mountain-bike/sites/default/files/verbale_consulta15%2011%202010.txt

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Come si vede la pratica del doppio tesseramento è considerata da tempo una pratica davvero
deprecabile e lascia basiti che a violare le norme sia un componente di Organi di Giustizia e peraltro
dell’organo di garanzia più importante.
Nei documenti web linkati di seguito è possibile anche analizzare le opinioni espresse dai praticanti su
questo argomento:
http://italianjet3.blogspot.it/2010/03/consulta-nazionale-questa-sconosciuta.html
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=71819

Incompatibilità e Rappresentanza Elettorale
Un cicloamatore Master è considerato dalla Fci un atleta e può pertanto partecipare alle elezioni sia
nell’elettorato passivo (candidato) che in quello attivo (votante) per i rappresentanti degli atleti in
Consiglio Federale.
Lo ha sancito la Corte Federale (l’estensore della decisione fu l’Avv. Tognon, ovviamente sull’argomento
non si pronunciò De Arcangelis sebbene nella stessa data fu estensore di altre decisioni) con questo
parere: http://www.federciclismo.it/giustizia/com_corte_2011/com05.pdf
7) Proposta: modifica Art. 12 – COMMA 2 - Acquisizione del diritto di voto
Parere della Corte: Il comma 2 è INAMMISSIBILE perché i principi fondamentali degli statuti delle federazioni agli artt. 5.1.4 e
5.2 prevedono che il diritto di voto è riservato a tutti gli atleti dilettanti e professionisti e i Master sono atleti dilettanti.

Questa estensione molto discutibile comporta delle conseguenza sulla rappresentanza davvero
gigantesche. Non essendo incompatibile con il ruolo di dirigente sociale con l’attività di Master, come
pure queste due con quella di Tecnico, un soggetto in tale status può contemporaneamente partecipare
alle elezioni sia nell’elettorato passivo (candidato) che in quello attivo (votante) per i delegati delle
Società in Consiglio Federale, per eleggere rappresentanti degli atleti e dei tecnici. Si tratta di un vero
obbrobrio che crea una assurda commistione e limita nella sostanza la rappresentanza, già
storicamente debole, di atleti e tecnici. Essere master conviene davvero.
Così facendo gli amatori (che possono partecipare a più rappresentanze e spesso le rappresentano)
possono soverchiare e togliere spazio agli atleti agonisti veri, quelli dilettanti e professionisti, grazie alla
loro sensibilmente maggiore numerosità. E’ un assurdo che, dopo decenni di attesa di questa
importante conquista democratica di sacrosanta rappresentanza degli atleti, ora si rischi che la stessa
venga svuotata e soprattutto vanificata.
Tornando al caso degli Organi di Giustizia e di Santilli in particolare, in pratica i diritti riconosciuti ad un
master cicloamatore particolare (Avv. Santilli) spaziano dall’essere:
- Procuratore Federale con potere di deferimento dei suoi pari tesserati (ovvero di quelli dell’altro suo
avatar di master)
- Atleta Amatoriale in attività
- Presidente Five Stars League (Consorzio da lui concepito e fatto poi proprio dalla Fci quando Santilli
era contemporaneamente Procuratore Fci, presidente ed atleta amatore di un club ciclistico affiliato al
Csi, non alla Fci)
- Atleta Amatoriale con diritto di voto per eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti ed i Consiglieri
Federali in rappresentanza degli atleti (che poi tutti lo rinomineranno Procuratore Federale)
- Presidente di fatto di Bicitaly Asd ed organizzatore della Granfondo di Roma.
Insomma un bel pateracchio.
- Consulente legale (ruolo indefinito) in operazioni immobiliari per conto della Fci
Regolamento Five Stars League
- Membro della CVD che determina politiche ed investimenti nella tutela della salute che interessano
ampiamente la Fci.
Perché per un organo di giustizia non valgono le stesse incompatibilità esistenti per i Giudici che
possono infatti solo fare la tessera di cicloturista?
E se un Giudice facesse rapporto su di un master che poi dovesse scoprirsi parte degli Organi di
Giustizia cosa succederebbe? (fare schema grafico)
Chi ha il compito di controllare e giudicare l’operato dei commissari di gara è allo stesso tempo
controllato dagli stessi come cicloamatore master. Non è normativamente un intollerabile corto
circuito?
La cosa è ancor più grave nel fuoristrada dove atleti agonisti ed amatori spesso corrono assieme. E se
un Master (organo di giustizia) interferisse con un atleta dilettante cosa succederebbe?

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
La sensibilità, ad esempio, verso regole e merito è sintetizzata da questa “promessa” di Santilli
estrapolata dal sito dell’Aimanc:
http://www.aimanc.it/news.asp?contatore=119

“Nel corso delle premiazioni svoltesi presso l’Hotel Mara di Ortona i PETRELLA Brothers, ricordando il loro impegno
a farci visitare la Reggia di Caserta, hanno illustrato il programma delle gare dell’1 e 2 giugno e Gianluca SANTILLI
ha comunicato che all’AIMANC e ai suoi iscritti la prima Gran fondo di Roma (14 ottobre 2012) riserverà la
primissima griglia.”

Questa è una ulteriore dimostrazione del rispetto di regole e merito da parte degli OdG della Fci.
Ad ogni buon conto, va detto che i disposti seguenti lasciano poco spazio alle libertà arbitrarie che molti
Organi di Giustizia si sono arrogati nella Fci e di seguito in Appendice se ne riportano alcuni ampi
estratti, che chiariscono ogni dubbio normativo.
Chi, allo stato, può esercitare un controllo ed esigere il rispetto delle norme all’interno della Fci, quando
i conflitti di interesse riguardano un cospicuo numero di componenti degli Organi di Gustizia?

E’ evidente che nessun commissario di gara sarà in grado di svolgere con serenità e terzietà il suo
lavoro trovandosi in un contesto di motivata “sudditanza psicologica”, trasformandosi nel deteriore
modello “Byron Moreno”.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
ESEMPI DI ESERCIZI DELLA GIUSTIZIA COMPLETAMENTE INFICIATI
1- CASO FRANCINI – PROCURATORE SANTILLI – COMMISSIONE DISCIPLINA FEDERALE NAZIONALE (CELLI)

CDFN - COMUNICATO n. 3 del 8 giugno 2012
http://www.federciclismo.it/giustizia/com_cdfn12/com_03.pdf

Il Sig. Francini ebbe modo di contestare da giornalista pubblicista sul sito ciclismo-online.it (con poi ben
evidenziate ragioni) alcune decisioni ed alcuni atti riguardanti l’Assemblea Federale 2011 di Bologna,
criticando l’operatore della dirigenza federale. Scattò immediato il deferimento del Procuratore Santilli.
Il deferito non poté partecipare alla convocazione della CDFN a seguito di un malore di un congiunto
(dovrebbe trattarsi della compagna se non andiamo errati, ndr), che subì peraltro un ricovero
ospedaliero d’urgenza.
Con piglio misericordioso lo stesso Santilli rifiutò le motivazioni ed il rinvio.
Francini aveva avuto modo di criticare la terzietà degli Organi di Giustizia della Fci ed alla luce di
quanto sopra riportato (conflitti di interesse, mancate astensioni obbligatorie) è più che legittimo
scorgere in quei dubbi almeno un certo cospicuo barlume di verità.
Si legga questo passaggio della decisione:
Le contestazioni mosse dal procuratore federale sono concrete e i fatti contestati determinano la responsabilità del
soggetto deferito.
Sicuramente la valutazione del comportamento del Francini, in relazione alle contestazioni regolamentari mosse
dalla Procura, dovrà essere effettuata nell’ambito di un generale contesto ove il Francini ha avuto modo di
estrinsecare la propria condotta.
Il contesto di cui trattasi è quello federale là dove il Francini, dapprima con una lettera indirizzata alla Federazione
e, poi, nell’ambito del consesso assembleare nazionale, si è reso protagonista di comportamenti che si pongono al
di fuori delle regole che lo stesso deferito aveva dichiarato di accettare con il proprio tesseramento.
Regole che, di certo, non consentono, contrariamente a quanto si è verificato, a chicchessia di affermare la
incapacità, nonché mettere in dubbio, la terzietà, imparzialità ed indipendenza, di coloro che operano in ambito
federale.
Il Francini, invero, in violazione a dette regole ha testualmente affermato, nella sopra richiamata lettera: <<…
dimostra una gravissima incapacità della Federazione e dei suoi organi che non conoscono neppure le norme che
chiedono agli Affiliati ed ai Tesserati di rispettare>>.
E’, invero, il tesserato che attraverso le proprie esternazioni scritte (indipendentemente dal fatto che la
lettera avesse avuto o meno una diffusione più ampia – rilevando, semmai, l’ampia diffusione, qualora fosse
avvenuta, sulla ulteriore gravità della condotta), che ha dimostrato di non conoscere le regole, ovvero di non
volerle osservare, allorquando attraverso il sopra richiamato scritto ancorchè costruttivamente censurare
l’eventuale comportamento della Federazione - come è data a tutti facoltà nell’ambito di un diritto di critica anche
costituzionalmente garantito - ha travalicato i limiti della correttezza e della lealtà.

Rileggendo l’affermazione del Francini non si rileva, alla luce di quanto riportato, cosa vi sia di non
corrispondente alla triste realtà.
Gli Organi di Giustizia della Fci non sono terzi, non sono imparziali e non sono indipendenti.
Il Francini venne squalificato per tre mesi su richiesta del Procuratore Santilli (collega di club ciclistico
del Presidente Di Rocco e dallo stesso nominato Procuratore e Presidente Consorzio Five Stars League)
per mano della CDFN rappresentata da:
Avv.Vincenzo Ioffredi – Presidente CDFN della FCI, Procuratore FIDAL, supplente CAF della FIR (Rugby)
Avv.Luciano Ristuccia – Componente CDFN della FCI, socio di club sino al 2011 del Procuratore Santilli
Avv.Emanuele Celli – Componente CDFN della FCI e partner dello studio legale del Procuratore Santilli
Quando si dice terzietà, imparzialità ed indipendenza…
Meglio stendere un velo pietoso.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
2- CASO DI ROCCO – Multa tolta ad ASD RUOTA LIBERA – SANTILLI
http://www.cicloweb.it/articolo/2012/08/31/caso-federciclismo-il-plenipotenziario-che-toglie-le-multe-ora-di-rocco-fa-anche
http://www.cicloweb.it/articolo/2012/09/04/caso-federciclismo-la-legge-e-uguale-solo-per-qualcuno-santilli-minimizza-le-inv

Vale la pena leggere questo articolo dal sito Cicloweb per comprendere l’enorme grado di
discrezionalità arrogato dal Procuratore Santilli; un comportamento che, come vedremo, è totalmente
irrispettoso delle regole federali.
Caso Federciclismo: La legge è uguale solo per qualcuno - Santilli minimizza le invasioni di campo di Di Rocco
L'antefatto è una delibera urgente con cui il presidente Renato Di Rocco ha cancellato una multa nei confronti di una società
umbra. Ce ne siamo occupati (in qualche modo...) in questo articolo, mentre la delibera in questione la riproduciamo qui sotto.
In estrema sintesi, è successo che la società AC Ruota Libera, multata di 160 euro dal Giudice Sportivo Nazionale per non aver
presenziato alla riunione tecnica prima di una gara di fuoristrada (BikeStore DH Race del 14 maggio 2011) a cui aveva iscritto un
solo atleta (che poi non ha neanche gareggiato), alla fine non ha pagato la multa, perché il presidente Di Rocco ha emesso la
citata delibera con cui l'ammenda viene annullata.

Ci siamo chiesti se un'invasione di campo del genere sia legittima, e a leggere l'articolo 18, comma 4 del nuovo statuto
federale, non si direbbe: [...] Il Presidente vigila e controlla tutti gli organi e le strutture della Federazione, con esclusione di
quelli di giustizia e di controllo [...]. Nello statuto non si trova traccia, tra le competenze del Presidente, della possibilità di
annullare le multe...

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Non solo: ci sarebbe anche da obiettare sui motivi di urgenza che avrebbero reso necessaria questa delibera. Sempre dallo
statuto, stesso articolo e comma: Il Presidente può assumere [...] provvedimenti di estrema urgenza e necessità [...] in
particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili [...]. Quali sarebbero gli
adempimenti indifferibili in gioco?
Per approfondire la questione, chi meglio del procuratore federale Gianluca Santilli, vecchio amico di Cicloweb? L'abbiamo sentito
in merito alla vicenda, e dobbiamo riconoscere che è stato molto disponibile nello spiegarci le cose dal suo punto di vista, e per
dirci se Di Rocco può fare quello che ha fatto, scavalcando gli organi di giustizia della Federazione.
«Se c'è una situazione di particolare urgenza, e se se ne mette a conoscenza la procura e chi sovrintende ai giudici di gara,
considerando che parliamo di un semplice provvedimento di tipo amministrativo, ritengo che sia nelle facoltà del presidente agire
in questo modo».
Lo statuto federale però recita, all'articolo 18, che il presidente non può di fatto interferire con gli organi di
giustizia.
«Ma qui siamo in presenza di una sanzione che non è stata decisa da un organo di giustizia, bensì direttamente dal giudice di
gara».

In realtà la multa, di 160 euro, è stata proprio comminata dal Giudice Sportivo Nazionale, secondo quanto riportato
nel comunicato ufficiale n. 11 dell'11 luglio 2011 (cliccare sull'immagine a destra).
«D'accordo, ma il Giudice Sportivo Nazionale non è un organo di giustizia».
Sempre dallo statuto federale, l'articolo 7 elenca chiaramente, tra gli organi di giustizia e disciplina, il Giudice
Sportivo Nazionale. Quindi deduciamo che il Giudice Sportivo Nazionale sia un organo di giustizia, e che Di Rocco
non possa interferire col suo operato.
«Qui però parliamo di un provvedimento amministrativo, di una sanzione e non di un provvedimento giudiziario. Sono cose
diverse, se fossimo in presenza di un provvedimento giudiziario allora Di Rocco sarebbe in errore».

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Ci può spiegare in quale parte dello statuto o dei vari regolamenti di giustizia della Federciclismo è indicata questa
differenziazione tra provvedimento amministrativo e giudiziario? A quanto ne sappiamo non risulta esserci, e sia
che si parli di multa, sia che si parli di squalifica, siamo sempre nel campo di atti di un organo di giustizia nei
confronti del quale, in questo caso, c'è un'interferenza illegittima del presidente federale.
«Questa di annullare certe multe è una prassi che ritroviamo anche in parecchi comitati regionali, dovremmo andare a cercare
bene ogni situazione per contestualizzare il tutto. Comunque dietro a questa delibera c'è una ratio che spiega tutto: il presidente,
annullando la multa, dà mandato alla Struttura Tecnica Federale affinché si predisponga una normativa per regolamentare tali
situazioni riguardanti le riunioni tecniche. Lo scopo dell'annullamento di questa multa è di spingere in questa direzione».
Come mai il presidente, per cui la parola è legge (visto che in Consiglio non trova opposizione), sente la necessità di
annullare una multa (con delibera d'urgenza, poi!) per cambiare una regola? Non poteva direttamente far cambiare
la regola senza andare lui oltre le regole? Tra l'altro il nuovo statuto è di pochi mesi fa, si sarebbe potuta inserire la
modifica alla norma sulle riunioni tecniche, se proprio c'era tutta quest'urgenza.
«Ripeto, la ratio che sta dietro alla decisione spiega tutto, è un'applicazione di regolamento che mi sembra condivisibile nella
forma e nella sostanza».
È palese che parliamo di una cosa di poco conto, di una multa irrisoria, ma il principio secondo cui il presidente può
fare cose non previste dallo statuto è formalmente molto importante. Lei ci insegna che nel diritto la forma è
sostanza.
«Sì, ma il diritto deve sempre supportare una sostanza, a mio avviso».
Suona strano, poi, che si sia severi oltre ogni limite con i corridori, e poi i dirigenti facciano un po' come vogliono. E
ci riferiamo al diktat che tiene fuori dalla Nazionale gli indagati.
«È una decisione che ritengo giusta e che verrà imitata dalla WADA e dal CIO. Un'idea che dovrebbe riguardare tutte le
manifestazioni, non solo quelle ciclistiche, e non è una discriminazione, bensì una semplice richiesta di requisiti».
Ma non è troppo punire dei corridori che sono solo indagati?
«Diciamo rinviati a giudizio: è anche un modo per spingere le procure penali (o gli stessi corridori) a segnalarci i rinvii a giudizio
per fatti di doping».
Non ci risulta che tutti i corridori sospesi dalla Nazionale siano stati rinviati a giudizio.
«E secondo voi un corridore che viene rinviato a giudizio viene a dirlo a voi? Penso che se lo tenga per sé».
Quindi hanno mentito quelli che hanno detto di non essere stati rinviati a giudizio? I corridori vanno considerati,
sulla fiducia, dei malfattori?
«Non ho detto questo, ma ho dei dubbi che una persona che riceve un rinvio a giudizio vada a sbandierarlo in giro. Ripeto,
bisognerebbe appoggiare certe difficili scelte della Federazione, e una linea che ci pone all'avanguardia nel mondo, anziché
andare a guardare tutti i possibili cavilli».
Non è però pensabile che, se anche una questione è sostanzialmente di poco conto, si debba lasciar correre
chiudendo gli occhi.
«Non chiudo gli occhi, se qualcuno presenterà una denuncia circostanziata, la valuterò con la consueta imparzialità e serenità, e
nel caso potrei procedere (come non procedere) al deferimento del presidente. Poi va detto che, in base alla discrezionalità
dell'azione della procura, può essere fissato un ordine di priorità, mettendo in cima ai casi da esaminare quelli più gravi, e
lasciando in coda queste questioni di poco conto».

Al di là della confusione tra "discrezionalità" e "obbligatorietà" nell'ultima frase riportata, ringraziamo il procuratore federale
Gianluca Santilli per la cortesia, anche se sarà il caso che si ripassi alcuni articoli dello statuto federale, visto che li ha
evidentemente dimenticati durante le ferie (il non sapere che il Giudice Sportivo Nazionale è un organo di giustizia della FCI non
può che essere un'amnesia, da parte del procuratore...).
Quanto alla vicenda dei corridori esclusi dalla nazionale, confermiamo quanto detto allo stesso procuratore: per quanto riguarda
l'indagine di Padova, non solo non ci sono ancora rinvii a giudizio, ma non è stata nemmeno dichiarata la chiusura delle indagini.
[Al contempo - e en passant - la Giunta CONI proprio oggi ha stabilito che i dirigenti che siano per qualsiasi motivo rinviati a
giudizio non devono essere sospesi. Bella coerenza lo sport italiano, vero? Esplicitiamo meglio: i corridori non rinviati a giudizio
non vanno in Nazionale; i dirigenti rinviati a giudizio potrebbero dirigere una federazione...]
Dopo aver sentito Santilli, comunque, per avere un quadro più completo della situazione abbiamo provato a contattare le società
che, come la AC Ruota Libera, sono state multate in quell'occasione. Siamo riusciti a sentire Loredana Ruggeri della ASD
BikeStore Racing Team (che ha anche organizzato la gara in questione), e Andrea Chiavazza del TuttoCiclo Racing Team.
Saltiamo i convenevoli e andiamo al nocciolo.
Signora Ruggeri, voi avete pagato la multa di 160 euro inflittavi dal Giudice Sportivo Nazionale con comunicato n.
11 dell'11 luglio 2011?

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
«E sì, l'abbiamo dovuta pagare per forza perché altrimenti ci avrebbero bloccato la società alla vigilia dei campionati italiani del
Sestrière».
Quando avete pagato?
«A luglio di quest'anno».
Ci può dare qualche ragguaglio sulla vicenda?
«Fummo noi a organizzare la gara, ma fu il giudice di gara in persona, una volta considerato che c'erano poche persone
convenute, a decidere di annullare la riunione tecnica. Poi ci siamo ritrovati questa multa. Abbiamo anche fatto ricorso, inviando
una mail al settore fuoristrada della FCI. In quella mail, all'attenzione di Mauro Centenaro, segretario del settore, spiegavamo nel
dettaglio la faccenda, ma non abbiamo mai ricevuto risposta».
Si stupirebbe di sapere che invece una società che, come voi, venne multata, è riuscita - tramite il Comitato
Regionale umbro - ad avere udienza addirittura presso il presidente Di Rocco, il quale ha annullato l'ammenda con
una delibera d'urgenza?
«Ah, quindi loro non hanno pagato e noi sì? Che dire, sono doppiamente arrabbiata per la cosa, in qualità di società e di
organizzatrice della manifestazione».
Come si può commentare questa vicenda?
«Purtroppo devo solo dire che la FCI è come la politica. Se hai le giuste conoscenze vai avanti, sennò paghi».
Andrea

Chiavazza del

TuttoCiclo

Racing

Team

è

più

tranchant

in

merito

alle

motivazioni

della

multa.

«La punizione è stata giusta, siamo noi che siamo degli ignorantoni. La riunione tecnica va fatta, anche per segnalare agli atleti
eventuali pericoli lungo il percorso. Al nord tutto viene fatto secondo le regole, noi invece soprassediamo e poi ci lamentiamo
delle multe».
Voi quindi avete pagato questa multa.
«Sì, all'inizio gli organizzatori della corsa ci avevano detto di non pagare, ma poi si sa come succede, magari ti bloccano la
squadra, o vengono dei controlli in negozio... e allora, per evitare problemi, abbiamo pagato, anche perché si trattava di quattro
soldi, in fondo».
Indipendentemente da tutto ciò, le sembra normale che, per intercessione del presidente Di Rocco, una sola delle
società multate abbia evitato il pagamento?
«No, questa mi sembra una vergogna. O pagano tutti, o non paga nessuno».
Sante parole, quelle del signor Chiavazza. O pagano tutti o non paga nessuno: la legge dovrebbe essere uguale per tutti, ma si
sa che c'è sempre qualcuno per cui la legge è più uguale. Vorrà dire che ribattezzeremo la FCI come Fattoria Ciclistica Italiana;
Orwell non se la prenderà; e poi Napoleon potrebbe essere un bel soprannome per il nostro amato presidente Di Rocco...

Meglio soprassedere sui goffi strafalcioni e sulle lacune di conoscenza regolamentare, e focalizziamoci
sui fatti e sulle regole federali, in particolare sullo Statuto e sul regolamento di giustizia.
Il Presidente Di Rocco ha con la sua delibera d’urgenza violato l'articolo 18, comma 4 dello Statuto. Con
l’intervista di Cicloweb il procuratore Santilli ha ricevuto la cosiddetta “notitia criminis”.
Non essendo per nulla infondata la notizia, bensì proprio fondata in quanto la violazione è palese, il
Procuratore avrebbe avuto l’obbligo di aprire un fascicolo, ma ha preferito utilizzare la discrezionalità
arrivando subito ad un giudizio di merito ed evitando di netto il merito della violazione di Di Rocco
liquidandola come “questione di poco conto”.
Peccato che si tratti invece di un atto (aldilà della eventuale correttezza o meno dello stesso) effettuato
a protezione del feudo elettorale di un importante alleato di Di Rocco, un personaggio già più sopra
citato, ovvero il presidente del CR Umbria della FCI Carlo Roscini.
Una antipatica discrezionalità è stata coperta da una altrettanto odiosa discrezionalità del Procuratore
Federale in barba ad ogni buon senso giuridico, creando e sancendo un doppio-pesismo osceno
giuridicamente.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
2- CASO SENTENZA VANGI – SANTILLI – ARTICOLO DI STAMPA

Su Finanza e Mercati del 4 marzo 2011 il procuratore federale Gianluca Santilli commentava una sua
stessa richiesta di condanna, firmando addirittura il pezzo sul quotidiano.
Si tratta di una azione di totale sgradevolezza e francamente deprecabile, sebbene fosse una sentenza
sacrosanta.

Nella vicenda della multa tolta da Di Rocco, abbiamo osservato nel Procuratore Santilli il doppio binario,
garantista per la violazione regolamentare di Di Rocco, per il quale il procuratore ha discrezionalmente
deciso di non agire e giustizialista (nei confronti degli ex dopati e dei semplicemente indagati), doppio
binario già mostrato dal procuratore in un’altra intervista a Cicloweb del passato.
In questa vicenda a violare pesantemente lo Statuto Fci è stato proprio il Procuratore Santilli, smanioso
di apparire sulla stampa nazionale come paladino dell’antidoping, forse in ragione del proprio ruolo di
componente della commissione ministeriale di Vigilanza del fenomeno Doping(CVD).
Cosa prevedeva lo Statuto al riguardo (come pure i Principi ispiratori del Coni)?

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
ARTICOLO 35 Statuto FCI - ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
4. I Componenti degli Organi di Giustizia devono essere terzi ed imparziali. I Componenti degli Organi di Giustizia
svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli
Organi che li hanno nominati. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza
e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine
ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi
dalla conclusione.

Principi di Giustizia Sportiva del Coni:
3.5 - I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare
dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a
quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
3.11 - Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
http://www.coni.it/images/documenti/Principi_di_Giustizia_Sportiva_CN_19_maggio_2010_del._1412.pdf

Come si desume dall'articolo di Finanza & Mercati dell'11 marzo 2011, pomposamente ripubblicato sul
sito dello Studio Legale dell'avv. Santilli, non solo il procuratore non ha atteso la decisione definitiva
della Commissione di Appello Federale, ma si è addirittura pronunciato sulla sentenza (almeno fosse
stata una intervista rubata) non appena dopo il pronunciamento della Commissione Disciplinare
Federale Nazionale, avvenuto in data 4 marzo 2011 con sentenza depositata in data 9 marzo 2011,
appena dopo il giudizio di primo grado!!!
http://www.rdes.it/FCI.pdf

Il Procuratore si pronunciò pertanto su un quotidiano nazionale prima addirittura della sentenza
definitiva, quando invece i regolamenti gli imponevano il silenzio sino al termine di docici mesi dal
deposito della sentenza definitiva (quella della CAF, che giunse invece solamente il 17 maggio 2011 e
di cui non è nota la data di deposito).
http://www.federciclismo.it/giustizia/com_appello_2011/com05.pdf

Insomma il procuratore federale non avrebbe potuto pronunciarsi sino almeno al 17 maggio 2012.
Come ci si può attendere giustizia da persone che regolarmente si fanno beffe delle regole
fondamentali e le trasformano in privilegi o le interpretano discrezionalmente a seconda degli interessi
che devono rappresentare in specifiche fasi?
Così non si può continuare!
Il privilegio, l’arbitrio ed i giganteschi conflitti di interesse nella FCI DEVONO CESSARE!

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
APPENDICE
Codice di Comportamento sportivo Coni 2012
**http://www.centrostudisport.it/PDF/FIDS/2.pdf

2. Principio di lealtà
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i
principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività
sportiva.
3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi
E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con
qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero
ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.
9. Principio di imparzialità
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed
evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività
che svolgono nell'ambito sportivo.
10. Prevenzione dei conflitti di interessi
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o
di persone ad essi collegate.
12. Dovere di collaborazione
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il
Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della
corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici
competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano
destinatari rilevante ai fini dell’applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le
informazioni relative e le integrazioni richieste.
**

Il

relativo

file

non

è

attualmente

disponibile

sul

sito

Coni,

a

seguito

della

sospensione

dell’art.11.

Codice Etico della FCI
http://www.federciclismo.it/download/codice_etico.zip

Art. 6 - Conformità a leggi e regolamenti e politica federale
Tutte le attività federali devono essere espletate in conformità alla legge e secondo la normativa
federale. I comportamenti posti in essere devono essere ispirati alla massima correttezza dal punto di
vista gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità formale e sostanziale
ed alla chiarezza e veridicità dei riscontri contabili.
Art. 7 - Regole di comportamento
Tutti gli operatori aderenti alla F.C.I. devono essere a conoscenza delle normative che disciplinano
l'espletamento delle proprie funzioni e dei consequenziali comportamenti.
Nell'ambito delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità,
integrità ed onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o parole di conflittualità,
mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a correttezza trasparenza e reciproco
rispetto.
Non si deve omettere o posticipare un atto federale per interessi personali.
Art. 8 - Dovere di imparzialità
Tutti gli operatori aderenti alla F.C.I. devono operare con imparzialità e devono evitare trattamenti di
favore e disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con la
F.C.I..
Devono astenersi dall'effettuare pressioni indebite e, qualora subiscano pressioni o richieste di favore
che riguardino la propria o l'altrui attività lavorativa all'interno della F.C.I., devono informare il
Segretario Generale della F.C.I. o l'organo federale del quale sono componenti.
Art. 11 - Conflitto di interessi
E' necessario prevenire situazioni di conflitto di interessi, in cui vengono coinvolti interessi personali o
di persone collegate, quali familiari, parenti o conoscenti ed astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o a qualsiasi attività che possa determinare tale conflitto.
E' necessario astenersi nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità;
parimenti, in ogni altro caso in cui la propria partecipazione alla trattazione della questione possa
ingenerare sfiducia nell'imparzialità ed indipendenza della Federazione.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive
Nazionali e delle Discipline Associate
http://www.coni.it/images/documenti/Principi_Fondamentali_FSN__DSA_delibera_1458_CN_del_2-2-2012.pdf
7.6. Incompatibilità tra le cariche
1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale
elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.
2. Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di membro degli
organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell’ambito
della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.
15. 6. Indipendenza dei giudici sportivi
1. I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all’ordinamento sportivo.
2. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e
indipendenza.
3. I giudici sportivi sono scelti, a seguito di candidature pubbliche, tra soggetti in possesso della laurea
in materie giuridiche o, comunque, di adeguata professionalità, anche tra soggetti non tesserati alle
Federazioni Sportive Nazionali od alle Discipline Sportive Associate.
4. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti gli organi d’appello il
rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta
causa.
5. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono
rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai
processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno
dodici mesi dalla conclusione.
6. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni
affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
7. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell’ambito
della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
8. I giudici di primo grado possono essere monocratici; quelli dei successivi gradi sono di regola
collegiali.
9. I giudici delle giurisdizioni superiori aventi competenza in materia di sport professionistici possono
essere scelti esclusivamente tra professori universitari di ruolo, magistrati, anche in pensione o fuori
ruolo, Avvocati dello Stato, avvocati del libero foro patrocinanti in Cassazione.
10. I regolamenti di giustizia federali devono prevedere le cause di astensione e di ricusazione dei
giudici.
11. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
15.7. Commissione di garanzia della giustizia sportiva
1. Le federazioni sportive con un settore professionistico istituiscono una Commissione di garanzia della
giustizia sportiva. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed è costituita dal Presidente e da un numero compreso tra due e quattro componenti
nominati a maggioranza di due terzi dal Consiglio federale. I componenti della Commissione sono scelti
tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera,
anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della
Commissione durano in carica sei anni e non possono essere confermati.
2. La Commissione di garanzia della giustizia sportiva garantisce l’indipendenza, l’autonomia, la terzietà
e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva.
3. La Commissione:
a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli
organi della giustizia sportiva;
b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di questi ultimi
dei requisiti previsti dai relativi statuti alla carica di componente dei rispettivi organi di giustizia
sportiva e indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti
richiesti;
c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della
giustizia sportiva;
d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia
sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di
reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di
opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti
degli Organi di giustizia sportiva.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
Principi di Giustizia Sportiva Coni
http://www.coni.it/images/documenti/Principi_di_Giustizia_Sportiva_CN_19_maggio_2010_del._1412.pdf 3.1 - I
giudici sportivi, devono essere terzi e imparziali.
3.6 - I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le
associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
3.11 - Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

Codice di Procedura Civile
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33724
Art. 51 (Astensione del giudice) - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure
ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato
assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e'
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una
società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi: quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,
l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Vecchio Statuto FCI (art. 29 comma 2)
http://www.pdf-archive.com/2012/10/09/statuto-2009/statuto-2009.pdf

Sono considerati incompatibili con la carica comunque rivestita nel contesto della F.C.I. e devono
essere dichiarati decaduti dalla Corte Federale, a richiesta del Procuratore Federale, cui spetta
l’effettuazione dei necessari accertamenti preventivi, a seguito di denuncia di qualsiasi tesserato, tutti
coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto d’interesse per ragioni economiche
con l’Organo o la Struttura federale della quale facciano parte. Qualora il conflitto d’interessi si
manifesti relativamente a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte
alle une o agli altri.

STATUTO FCI
http://www.federciclismo.it/download/statuto2012.pdf

ARTICOLO 30 - LE INCOMPATIBILITA’ A RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE FEDERALI
1. Sono incompatibili fra di esse le cariche federali nazionali, regionali e provinciali che costituiscano di
diritto o di fatto la situazione del controllore controllato.
3. La carica di Presidente Federale e componente del Consiglio Federale è incompatibile con ogni altra
carica nel consiglio direttivo di società affiliate.
6. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli
organi di giustizia centrali e territoriali, elettivi o di nomina, nonché Io svolgimento delle funzioni di
Giudici di gara, sono incompatibili con qualsiasi carica federale o sociale, nell'ambito della F.C.I. .
9. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad
optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione
stessa. In caso di mancata opzione opererà d'ufficio la decadenza dalla carica assunta posteriormente.
10. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica
federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali
cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del Coni.
ARTICOLO 31 - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ’
1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente statuto e dalle norme da questi
richiamate, i cittadini italiani maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della
candidatura che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un
anno.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
ARTICOLO 32 - CANDIDATURE AGLI ORGANI FEDERALI
1. Ogni tesserato in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto può accedere alle cariche
elettive presentando la propria candidatura nei modi e tempi di seguito indicati.
2. Le candidature nazionali e regionali devono essere presentate alla Segreteria Generale ed al
Comitato Regionale di appartenenza, pena la loro irricevibilità, rispettivamente almeno trenta e quindici
giorni prima delle relative Assemblee, con pubblicazione, a dieci giorni prima per l'Assemblea Nazionale
e cinque giorni prima per l'Assemblea Territoriale a mezzo Organo Ufficiale federale.
3. I candidati alle Presidenze Federali e Regionali, dovranno presentare i relativi programmi di attività
che saranno resi pubblici unitamente alle indicazioni delle candidature. Le candidature provinciali
dovranno essere presentate ai rispettivi Comitati Provinciali e Regionali, almeno dieci giorni prima
dell'Assemblea.
ARTICOLO 35 - ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
2. Gli Organi di Giustizia Sportiva, sono tenuti ad operare secondo i principi di Giustizia Sportiva
deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.l., assicurando la difesa in ogni stato e grado del processo,
in analogia con le norme dell'ordinamento statuale. Sono previsti gli istituti della revisione, della
ricusazione e dell'astensione. I provvedimenti sanzionatori e cautelari, emessi dagli organi di giustizia,
possono essere impugnati, secondo quanto previsto nel Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale
e dalle Norme Sportive Antidoping.
4. I Componenti degli Organi di Giustizia devono essere terzi ed imparziali. I Componenti degli Organi
di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla
permanenza in carica degli Organi che li hanno nominati. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa
osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed
agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati
chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
l giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni
affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione. I componenti degli organi di giustizia non
possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FCI.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto devono essere applicati i principi del
Diritto Processuale Penale, diritto civile, diritto amministrativo.
ARTICOLO 37 - CORTE FEDERALE
4. La Corte Federale interpreta le norme statutarie e regolamentari esprimendosi sulla legittimità e
conformità di queste ultime e proponendone l'eventuale modifica al Consiglio Federale. Il procedimento
di interpretazione, può essere instaurato a richiesta del Presidente Federale, del Consiglio Federale, del
Segretario Generale e dagli Organi di Giustizia e Disciplina Federale. In questo ultimo caso sospende il
procedimento disciplinare in corso fino a quando la Corte non abbia espresso il proprio parere.
7. Spetta alla Corte Federale decidere in via definitiva sui ricorsi in merito ai requisiti delle candidature
avanzate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado. La decisione viene assunta dal Presidente con
successiva ratifica dei Componenti.
8. La Corte Federale è competente a deliberare sulle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 32 e in
secondo grado sui provvedimenti di decadenza e di ineleggibilità pronunciati dalla Corte d'Appello
Federale La Corte procede su richiesta del procuratore federale e su segnalazione comunque pervenuta.
9. Giudica in secondo grado sugli eventuali illeciti dei dirigenti federali nazionali eletti e/o nominati,
commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 38 - COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE
2. La Commissione di Appello Federale è competente a:
- giudicare, in secondo grado ed in via definitiva, sui ricorsi proposti avverso le decisioni emesse dalla
Commissione Disciplinare Federale Nazionale e Regionale e dal Giudice Sportivo Nazionale, nelle
materie di loro competenza, fatta salva la possibilità di presentare ricorso diretto al sistema di giustizia
e arbitrato per lo sport istituito presso il Coni;
- giudicare sui ricorsi per ricusazione, con i più ampi poteri d'indagine;
- giudicare sui ricorsi in merito alla legittimità delle elezioni degli organi direttivi dei Comitati Regionali
e dei Comitati Provinciali;
- giudicare sui ricorsi relativi allo svolgimento delle assemblee federali, sui provvedimenti di decadenza
di cui all'art. 21 dello Statuto.
- giudicare in primo grado sugli eventuali illeciti dei dirigenti federali nazionali eletti e/o nominati,
commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
6. Avverso le decisioni della Commissione di Appello Federale in materia di antidoping è ammesso
ricorso al Tribunale Nazionale Antidoping del C.O.N.I., secondo le norme emanate dallo stesso e
contenute nel regolamento antidoping Federale.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
ARTICOLO 39 - GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E REGIONALE
2. AI Giudice Sportivo Nazionale ed al Giudice Sportivo Regionale, ciascuno entro il settore di
competenza, è attribuito il potere di:
a) infliggere e adottare sulla base dei verbali di gara ed in ipotesi di violazione delle norme, le sanzioni
previste a carico dei soggetti tesserati ed affiliati, di cui al Regolamento Tecnico, al Regolamento di
Giustizia e Disciplina Federale, nonché applicare quelle accessorie conseguenti ai provvedimenti di
squalifica per fatti di doping.
b) denunciare alla Procura Federale, per il seguito di competenza, tutte le violazioni di natura
comportamentale, morale ed etica, nonché i fatti previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, così
come risultanti dalla documentazione trasmessa al Giudice Sportivo dalle Giurie.
ARTICOLO 40 - PROCURA FEDERALE
1. La Procura Federale è l'organo preposto ad esercitare, in via esclusiva, le funzioni inquirenti e
requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia e Disciplina Federale. Il Procuratore Federale può
avvalersi di sostituti e collaboratori e svolge le necessarie indagini a seguito di denuncia da parte di
tesserati, affiliati, organi federali centrali o periferici e può procedere d'ufficio, agendo in piena
autonomia ogni qual volta venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti, ai fini delle sue competenze.
2. Il Procuratore Federale e i componenti della Procura, sono nominati dal Consiglio Federale. L'Ufficio
di Procura Federale è composto dal Procuratore, che ne è il titolare, dal suo sostituto e dai componenti,
tutti in possesso di laurea in giurisprudenza. Dura in carica per il quadriennio olimpico.
3. Le modalità di funzionamento della Procura Federale sono stabilite dal Regolamento di Giustizia e
Disciplina.
4. La Procura Federale, qualora ne accerti la fondatezza, promuove l'azione disciplinare investendo, per
il giudizio, gli Organi giudicanti competenti. In detta fase sostiene l'accusa in giudizio.
5. Nel caso in cui la contestazione dell'infrazione, all'esito dell'indagine svolta, risulti infondata, la
Procura Federale decreta l'archiviazione, rimettendo il provvedimento all'organo di giustizia e disciplina
competente.
6. I provvedimenti di deferimento, di archiviazione e di proposta di sospensione cautelare, adottati
dalla Procura Federale devono essere pubblicati sull'organo ufficiale federale.
ARTICOLO 41 - COMMISSIONI DISCIPLINARI
1. Le Commissioni Disciplinari Federali Nazionali e Regionali sono gli organi competenti a giudicare i
tesserati e gli affiliati e ad infliggere agli stessi, nei casi di loro accertata responsabilità, le sanzioni
previste nel Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale. Detti organi svolgono la loro attività a livello
nazionale e regionale, secondo la loro competenza, quali organi centrali e territoriali di giustizia della
F.C.I.;
4. La Commissione Disciplinare Federale Nazionale, giudica in primo grado sull'azione disciplinare
promossa dal Procuratore Federale, ed in secondo grado sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti
adottati, in primo grado, dal Giudice Sportivo Regionale.
5. Sono riservati alla competenza esclusiva della Commissione Disciplinare Federale Nazionale:
a) i procedimenti aventi ad oggetto fatti, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che abbiano
avuto influenza sulla regolarità di una gara:
b) i procedimenti nei confronti dei Giudici di Gara;
c) i procedimenti promossi nei confronti di dirigenti nazionali, regionali e provinciali della F.C.I.,
d) i procedimenti nei confronti di dirigenti, corridori e tesserati, anche di nazionalità straniera, in
materia di violazione delle norme sulla tutela sanitaria;
e) i procedimenti di sospensione cautelare a carico di affiliati e/o tesserati.
ARTICOLO 43 - PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
1. Gli Organi di Giustizia e Disciplina adottano le loro decisioni esclusivamente sulla base di quanto
stabilito dal Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale e nel rispetto delle procedure che dovranno
garantire agli associati, su un piano di parità, il contraddittorio fra le parti. La Giustizia Sportiva deve
essere improntata alla massima rapidità, pur nel rispetto del diritto di difesa. Il processo sportivo si
conclude di norma entro trenta giorni. Le attività di indagine della procura federale devono concludersi
con la richiesta di avvio del processo disciplinare o l'archiviazione entro novanta giorni dalla ricezione
della notitia criminis e comunque non oltre un anno dall'evento, salvi i casi che emergano a seguito di
procedimento penale.
3. I Componenti degli Organi di Giustizia e Disciplina, hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dal
Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Giudice può essere ricusato con le modalità previste nel
medesimo regolamento.
TITOLO VIII: LE LEGHE DEL CICLISMO
ARTICOLO 46 - COSTITUZIONE, COMPITI E INCOMPATIBILITA’

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
1. Le Leghe, una per L’attività dilettantistica e l'altra per l'attività professionistica, sono associazioni
riconosciute dalla F.C.I. ai fini sportivi con il compito di promuovere, organizzare, regolamentare e
sviluppare l'attività ciclistica dilettantistica o professionistica in conformità delle leggi dello Stato e nel
rispetto dei limiti fissati dalle norme approvate dall’U.C.I. e dal C.O.N.I. e dalle norme dello Statuto
federale.
2. Le due leghe sopra citate possono essere istituite se all'atto dell'istituzione, i costituenti,
rappresentano almeno il novanta per cento delle Società affiliate relative alla attività interessata.
3. La Lega, costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, allo scopo di tutelare gli
interessi sportivi delle società e delle associazioni sportive ad essa aderenti, è dotata di autonomia
statutaria, regolamentare, tecnica e finanziaria, sotto la vigilanza della FCI.
4. L'ordinamento interno e l'amministrazione dell'ente nonché i diritti ed i doveri degli associati e dei
tesserati sono disciplinati dallo Statuto, deliberato dall'Assemblea degli associati e approvato dalla FCI
nel rispetto delle norme del Coni e della FCI che provvede al riconoscimento.
5. Una Lega è costituita:
- dalle società sportive affiliate alla F.C.I., dalle Società organizzatrici e dagli Enti organizzatori affiliati
alla F.C.I. che organizzano gare iscritte nel calendario dilettantistico o professionistico internazionale e
nazionale.
6. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti
con la Federazione è rimessa ad un'apposita convenzione stipulata tra la Lega e la Federazione, in
conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.
7. Possono essere affidate alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle
direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle
società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al
campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per
l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.
8. Lo statuto di una Lega deve garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli
organi da parte dell'Assemblea.
9. Le Leghe in quanto enti riconosciuti dalla Federazione sono soggette alla giustizia sportiva federale.
10. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica
federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto, tali
cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del Coni.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FCI 2007

(in vigore)

http://www.federciclismo.it/download/statuto2012.pdf

ARTICOLO 28 - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE
1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
a) se ha interesse nelle questione sottoposta alla sua cognizione;
b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori del
procedimento sottoposto alla sua cognizione;
c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua
cognizione;
d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto della controversia, prima dell’instaurazione
del giudizio;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato all’infrazione;
f) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato
indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione;
g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e disciplina è tenuto ad astenersi nei casi in cui alle
precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l’obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza.
3. La dichiarazione di ricusazione, che deve obbligatoriamente enunciarne i motivi ed indicarne le
prove, viene sottoposta con atto sottoscritto dall’interessato o dal Procuratore Federale e presentata,
insieme ai documenti che vi si riferiscono, all’organo giudicante competente, sulla base dei criteri di
seguito enunciati.
4. Sulla ricusazione e sostituzione degli altri giudici decide la Commissione di Appello Federale.
5. Il ricorso per la ricusazione, contenente i mezzi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto
entro cinque giorni da quando l’interessato o il Procuratore Federale viene a conoscenza della
composizione dell’Organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo
la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere presentato inoltrato fino al giorno prima di
quello fissato per la decisione.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
6. La decisione sulla istanza di ricusazione deve essere adottata, previa audizione del componente
dell’organo giudicante ricusato, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione
dichiara se e in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
7. Il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve indicare il nominativo del
giudice che sostituisce quello ricusato.
8. Il nuovo membro resterà in carica per l’esame del solo caso di cui alla ricusazione.
9. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il giudice non potrà
compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
10. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronunzia,
dichiari di astenersi.
11. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato
annualmente dal Consiglio Federale.
12. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l’obbligo di astenersi
quando esistano gravi ragioni di convenienza.
13. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Regolamento Tecnico dei Commissari di Gara 2009
(in vigore)

http://www.federciclismo.it/download/tecnicogdgpdf.zip

Art. 4
Ai Commissari di gara è vietato prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla F.C.I. .
Se in servizio attivo, è altresì vietato:
a) fare in pubblico o in privato od alla stampa dichiarazioni in ordine alle gare nelle quali hanno
prestato servizio, salvo le consuete informazioni, sulle deliberazioni adottate dalla giuria, secondo le
norme a riguardo emanate;
b) tesserarsi e svolgere attività agonistica o tecnica presso società ciclistiche affiliate alla F.C.I.
c) svolgere le funzioni non consentite dallo Statuto e dal Regolamento Organico della FCI.
d) è altresì vietato ai componenti delle CRGG e della CNGG svolgere servizio di Commissario su
designazione della propria commissione, tranne nell’impossibilità verificatisi nell’imminenza della gara,
di ricoprire in altro modo un ruolo all’interno della giuria.
Art. 5
Nella categoria dei Commissari di Gara si accede mediante esami.
Possono essere ammessi nella categoria i cittadini italiani, o stranieri con residenza in Italia, in
possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) dell’Art. 29 dello Statuto federale.
Non possono svolgere le funzioni di Commissario di Gara coloro che ricoprono le cariche incompatibili,
previste dallo Statuto della FCI.
Coloro che si trovino a rivestire cariche incompatibili con le funzioni di Commissario saranno posti nella
posizione di aspettativa.

Normativa di attuazione Attività Amatoriale 2005
(in vigore sino a tutto il 2011)

http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/regolamenti/tecnicomaster04.pdf

Articolo 4
Ai tesserati del settore non è consentito svolgere attività in campo ciclistico in favore di società sospese
o non affiliate alla stessa F.C.I.
I medesimi tesserati non possono svolgere qualsiasi attività in favore di Federazione ciclistica straniera
se non con specifica autorizzazione della Struttura Amatoriale Nazionale.
Articolo 8
La tessera di cicloamatore è incompatibile con qualsiasi altra tessera che consenta di praticare l’attività
agonistica in ambito federale.
I tesserati delle categorie cicloturistiche possono, invece, richiedere il rilascio di altra tessera federale.

Normativa di attuazione Attività Amatoriale 2012
http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/regolamenti/attuativeamatoriali12.pdf

1.8.01 - Enti di Promozione Sportiva
Salvo diversa richiesta degli organizzatori e/o disposizioni del Settore Cicl. e Amatoriale Nazionale e/o
di quelli regionali, le manifestazioni di tutte le attività della S.A.N. sono aperte ai tesserati agli Enti di
Promozione Sportiva aderenti alla Consulta Nazionale, nel rispetto della normativa federale.

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
L’apertura e modalità di partecipazione ai tesserati agli Enti di promozione sportiva dovrà essere
esplicitamente indicata nel programma/regolamento.
Non e ammessa la partecipazione dei tesserati degli Enti alle prove uniche di Campionato italiano
strada, della montagna e su pista (limitatamente a: velocità e corsa a punti).
La partecipazione è peraltro ammessa su richiesta degli organizzatori, con classifiche separate e con
l’esclusione di abbinamenti tra tesserati FCI ed Enti:
a) Campionato Italiano a cronometro, individuale e a coppie;
b) Campionato Italiano su Pista (tutte le gare con classifica a tempo).
Inoltre le Gran Fondo, Fondo e Medio Fondo di tutti i tipi sono aperte ai Tesserati degli Enti di
Promozione.
1.9.01 - Applicazione normativa
La presente normativa è applicabile anche all’attività regionale sulla base delle realtà e delle
disposizioni locali, fermo restando il rispetto dei vigenti Regolamenti Tecnici e di ogni altra disposizione
federale.
Nel rispetto delle Norme di Legge in vigore e dei principi generali del Regolamento Tecnico Amatoriale e
delle Norme Attuative, è data ampia facoltà agli Organi Periferici Regionali e Provinciali di emanare
specifiche Norme Attuative adattate alle esigenze della realtà locale di competenza. I CC.RR. possono
istituire Campionati regionali sia in analogia con quelli nazionali che con formule diverse (combinata di
più specialità, fasce di età diversificate, regolamento di gara adeguato alla realtà locale).
Il Settore Cicloturistico e Amatoriale Nazionale si riserva la facoltà di variare e/o integrare, secondo
necessità, le presenti Norme di attuazione delle attività cicloturistico/amatoriali con appositi, successivi
comunicati che saranno resi noti attraverso l’Organo Ufficiale e sito federale.
1.1.02 – Partecipazione alle Gran Fondo Ex Atleti Categorie Agonistiche M/F.
ARTICOLO MODIFICATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 19 DICEMBRE 2012 (2011 , si tratta di un refuso)

Nelle Gran Fondo, Fondo e Medio Fondo della Five Stars League (FSL) gli ex atleti agonisti M/F quali ex
Professionisti, ex Elite, ex Under 23 nei precedenti 5 anni e ex Donne Elite nei precedenti 3 anni, e ex
Donne Elite ricompresi nei periodi sotto riportati, comunque tesserati, partecipano solo previo invito
scritto della Società organizzatrice e sono esclusi da qualsiasi classifica individuale e di società.
Detti periodi comprendono:
• atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): anni 4 successivi all'ultimo anno di
contratto.
• atleti U23: anni 2 e comunque non prima del compimento del 25 anno di età (ovvero dal giorno
successivo).
• Atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento: anni 1

FEDERCICLISMO – GLI ALLEGRI ORGANI dell’INGIUSTIZIA
• Atleti Elite senza contratto: anni 2
• donne élite: anni 2
In tutte le altre Gran Fondo, Fondo e Medio Fondo, gli ex atleti agonisti M/F quali ex Professionisti, ex
Elite, ex Under 23 nei precedenti 5 anni e ex Donne Elite nei precedenti 3 anni e ex Donne Elite di cui ai
periodi riportati nel comma precedente ,comunque tesserati, partecipano secondo criteri di ammissione
e partecipazione fissati dalle Società organizzatrici nei propri regolamenti di gara che devono essere
sottoposti all’approvazione degli organi Federali.
2.1.01b - Attività
Le attività consentite ai tesserati cicloturisti sono le seguenti, così come stabilito dal vigente
R.T./Attività Cicloturistico-sportiva:
a) raduni cicloturistici;
b) attività di fondo, medio fondo e raids cicloturistici;
c) regolarità (individuale, a coppie, a squadre);
d) attività diversa (settimane cicloturistiche, pedalate ecologiche, ecc.);
e) attività ciclosportiva sociale ed intersociale.
4.6.04 - Campionati Nazionali Arti e Mestieri
Le società interessate all’organizzazione di Campionati nazionali “Arti e Mestieri” dovranno rivolgere
apposita domanda alla Struttura Amatoriale Nazionale per il tramite del Comitato Regionale, per il
benestare della Consulta Nazionale, precisando quanto necessario per il rilascio dell’autorizzazione
(data e località di svolgimento, partecipanti, categorie, chilometraggi, programma di gara, tipologia del
Campionato e qualifica degli ammessi, impegno all’apertura agli Enti della Consulta, ecc.).
Nella richiesta dovrà essere chiaramente indicata la tipologia delle professioni, arti, mestieri, che non
potrà essere comunicata con definizioni generiche.
Va versata la tassa prevista per la gara regionale.
Il Comitato Regionale, una volta ottenuta l’autorizzazione allo svolgimento del Campionato da parte
della Consulta, dovrà provvedere all’approvazione della gara, inviando copia alla Struttura Amatoriale
Nazionale.
Gli organizzatori dovranno provvedere a proprio carico, inoltre, per l’eventuale assegnazione di
maglie di campione nazionale.
La Struttura Amatoriale Nazionale si riserva di pubblicare le eventuali, ulteriori disposizioni che saranno
emanate, in materia, dalla Consulta Ciclistica Nazionale.

Verbale Consulta Nazionale del Ciclismo del 15-11-2010
http://www.vignalonga.it/mountain-bike/sites/default/files/verbale_consulta15%2011%202010.txt

Si apre poi il discorso sul doppio tesseramento e Martino fa presente che esistono diverse
interpretazioni del regolamento a suo tempo proclamato dalla Consulta e riconfermato negli ultimi
comunicati. In particolare la confusione nasce sulla interpretazione non omogenea da parte di alcuni
Enti che intendono la sola partecipazione come elemento discriminante per la sanzione, mentre altri
hanno interpretato la sola vincita della maglia. Fermo il principio che la maggior parte delle gare sono
da ritenersi aperte a tutti gli Enti (salvo i casi specifici di esclusività per gli associati di ciascun ente già
previsti dal regolamento) e che quindi non ci sarebbe motivo di avere più tessere per ciascun atleta,
ma ribadito che è difficilissimo riuscire a controllare (se non impossibile) il singolo atleta, si ribadisce
che verrà sanzionato con la squalifica fino al 31/12 dell'anno in corso, il corridore identificato ad aver
vinto titoli in enti diversi , anche se a livelli differenti (provinciale, regionale, nazionale o
internazionale). A tale proposito si richiede una maggiore collaborazione a tutti gli Enti/FCI affinchè gli
elenchi dei partecipanti ai vari campionati, vengano inviati alle consulte periferiche, là dove esse
esistono, oppure alla segreteria della Consulta Nazionale, che segnalerà le eventuali irregolarità.
Su questo punto si trova il pieno accordo tra i partecipanti alla Consulta, mentre invece si apre un
acceso dibattito sul fatto di poter partecipare, con tessere diverse, a discipline del ciclismo magari non
presenti sul territorio per un Ente. Es. un tesserato CSI, che nel proprio territorio non vede promossa
l'attività della MTB, può tesserarsi e quindi partecipare a campionati promossi da un altro Ente, che
invece promuove detta disciplina sul territorio?
Quindi si stabilisce che i vari campionati di tutte le specialità, possono essere disputarsi sotto l’egida di
un solo ente Dopo ampia ed accesa discussione, non si riesce a trovare una convergenza compatta su
detto argomento e pertanto si ricorre ad una votazione, che vede la maggioranza approvare il discorso
che NON E' POSSIBILE comunque acquisire titoli con Enti diversi. Quindi si stabilisce che gli eventuali
possessori di tesseramento multiplo potranno partecipare i vari campionati di tutte le specialità e
grado, solo in un unico ente, i trasgressori saranno segnalati ai vari enti per la contemporanea
squalifica sino al 31/12 dell’anno in corso; a detta decisione esprimono parere contrario Rosini (CSI),
Sartini (CSEN), Vignati (ASI).






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