Commento a Press Release UCI 20 agosto ITA (PDF)




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Title: Commento a Press Release UCI 20 agosto - ITA

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L’UCI il 20 agosto ha diffuso un comunicato stampa dal titolo:
“UN RINOMATO STUDIO LEGALE CONFERMA CHE L’UCI HA RISPETTATO LA PROCEDURA”
http://www.uci.ch/Modules/ENews/ENewsDetails2011.asp?id=OTU1NQ&MenuId=MTI2Mjc&LangId=1&BackLink=%2Fte
mplates%2FUCI%2FUCI7%2Flayout%2Easp%3FMenuId%3DMTI2Mjc%26LangId%3D1

Il fatto più rilevante in tale comunicato, per gli effetti che produce sulle candidature alla Presidenza dell’UCI, si
riscontra nel seguente passaggio:
“Inoltre, Baker & McKenzie ha confermato che la proposta di modifica dell'articolo 51.1 dello Statuto UCI
proposto dalla Federazione Ciclistica malese e dalla Confederazione Ciclistica asiatica è stata correttamente
presentata, che gli elementi retroattivi della disposizione transitoria sono ammissibili secondo il diritto svizzero
e che la proposta è stata correttamente iscritta all'ordine del giorno del Congresso UCI nel mese di settembre.”
L’affermazione “che gli elementi retroattivi della disposizione transitoria sono ammissibili secondo il diritto
svizzero” tende a confermare la validità della candidatura fatta da McQuaid usando la proposta di modifica
all’art. 51.1 presentata dalla Federazione Malese.
Tuttavia quanto sancito dal “Diritto svizzero” non può trovare conferma applicativa in ambito UCI, in quanto lo
Statuto UCI ha liberamente previsto una diversa normativa ed operatività relativamente alle procedure di
“modifica dello Statuto”, particolarmente per quello che attiene ai modi e tempi di proposizione, approvazione
e applicabilità.
Tutte procedure ufficiali che Baker & McKenzie nel parere ha omesso opportunisticamente di rilevare e
valutare. Non è così strano dal loro “interessato” punto di vista.
Le conclusioni di Baker & McKenzie sono pertanto contrarie allo Statuto UCI ed ai Regolamenti UCI, in merito
ai seguenti punti:
a) dichiarazione di regolarità della qualifica di membro di più Federazioni nazionali di Pat McQuaid contrasta
con lo Statuto UCI - art. 53/6 e con il Regolamento dell’Organizzazione generale dello Sport Ciclistico art.
1.1.009 che esclude esplicitamente tale possibilità- espediente;
b) retroattività operativa di una proposta di modifica allo Statuto UCI contrasta con lo Statuto UCI art. 29/1/a,
art. 30/1, art. 31/3 e art. 38/3/c.
La non applicabilità del “Diritto svizzero”, come affermato da Baker & McKenzie, risulta evidente dal disposto
dell’art. 44 dello Statuto UCI che stabilisce (escludendo ogni altra possibilità) che le decisioni del Congresso
(nelle cui competenze in modo esclusivo rientrano in base all’art. 29/1/a le modifiche statutarie) sono
immediatamente applicabili e mai retroattive. Gli avvocati hanno incredibilmente forzato le regole.
c) rimozione illegittima di poteri esclusivi detenuti dal Congresso UCI e conseguente attribuzione illegittima di
poteri al Comitato Direttivo UCI.
Infine è da rilevare che l’applicabilità con la formula della retroattività della proposta di modifica della
Federazione malese sia stata adottata dal Consiglio direttivo UCI il 29 luglio 2013 (come da comunicato
stampa) contrasta con quanto stabilito dallo Statuto UCI art. 45/1 e art. 29/1.
d) lo Statuto UCI art. 1-2 stabilisce che l’UCI è regolata secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile
svizzero, articoli del diritto svizzero che smentiscono clamorosamente quanto sostenuto da Baker & McKenzie
in quanto rinviano alle norme contenute nello statuto dell’associazione.
Per ulteriori ed esaurienti informazione si riportano gli articoli dello Statuto e Regolamenti UCI richiamati:
STATUTO UCI
Art. 1
2. L’UCI è un’associazione internazionale non governativa di utilità internazionale, senza scopo di lucro. E’
un’associazione dotata di personalità morale secondo gli artt. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.
Art. 27
Il congresso è l’Assemblea generale dei membri dell’UCI e costituisce il suo massimo organo.
Art. 29
1) Il congresso ha le seguenti competenze esclusive:
a) modifica dello Statuto e scioglimento dell’UCI.
Art. 30

1) Le convocazioni per il congresso sono inviate alle federazioni, almeno sessanta giorni prima della data del
congresso. Alle confederazioni continentali viene inviata copia della convocazione. Le convocazioni indicano
la data, l’ora e luogo del congresso e l’ordine del giorno. Neri casi previsti, sono accompagnate dal testo
completo delle proposte di modifica dello Statuto e dalla lista dei candidati alla Presidenza ed al Consiglio
direttivo.
Art. 31
3) Ad eccezione delle modifiche allo Statuto, ogni questione che non figuri all’ordine del giorno del congresso
può essere aggiunta per essere discussa e votata dal congresso se richiesta da almeno quindici federazioni.
Art. 38
3) Una maggioranza di due terzi dei suffragi espressi è richiesta nei seguenti casi:
c) modifica dello Statuto.
Tuttavia, le disposizioni degli artt. 23, 36, 38, 47 e 48.1 del presente Statuto, possono
essere modificate con la maggioranza di tre quarti dei suffragi espressi.
Art. 44
Salvo decisione contrario del congresso, le decisioni del congresso sono immediatamente applicabili.
Art. 45
2) Il Comitato direttivo ha i più ampi poteri per quanto attiene alla gestione dell’UCI ed alla regolamentazione
del ciclismo. Decide in tutte le materie non espressamente riservate ad una altra istanza dal presente Statuto.
Art. 51
1) Le candidature per la Presidenza UCI sono presentate dalla federazione del candidato.
Art. 53
6) Se un membro del Comitato direttivo cessa d’appartenere alla sua federazione nazionale il comitato
direttivo deciderà, su domanda di questa federazione, di inserire all’ordine del giorno del prossimo congresso
la revocazione eventuale di tale membro.
UCI – Organizzazione generale dello sport ciclistico
Art. 1.1.009 Un tesserato può esserlo per una sola federazione nazionale.
Conclusione
Quindi appare evidente che:
a. Mc Quaid abbia infranto le regole UCI essendo tesserato per quattro (4!) federazioni
b. Al Consiglio direttivo UCI non è attribuito nessun potere di modifica dello Statuto, essendo questo
potere un’esclusiva attribuzione riservata al Congresso. Quindi non può proporre (in nessuna maniera)
regole che vadano a modificare ed alterare le norme elettorali stabilite dallo Statuto UCI, soprattutto in
corso d’opera in periodo elettorale.
c. la retroattività applicativa prevista dal “diritto svizzero”, come sostenuto da Baker & McKenzie, non
sia applicabile in base alla norma statutaria UCI prevista all’art. 44 che riconosce che le deliberazioni
del Congresso UCI sulle modifiche allo Statuto abbiano due sole possibilità. La prima è l’immediata
applicazione, la seconda è l’applicazione differita (se esplicitamente deliberata dal Congresso una
differita applicazione). In ogni caso mai un’applicazione retroattiva.
CODICE CIVILE SVIZZERO

http://www.admin.ch/ch/e/rs/2/210.en.pdf English
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Français
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Deutsche
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Italiano






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